Somministrazione non assistita Ancora una Sentenza del TAR Lazio

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Dopo la Sentenza n. 2280/2019 del Consiglio di Stato, Sezione V, decisa nella camera di consiglio del 21 marzo 2019 e pubblicata l’8 aprile 2019 e la precedente Ordinanza cautelare n. 2572 del 07 giugno 2018 dello stesso Supremo Organo di Giustizia Amministrativa, anche il Tar Lazio, Sezione II- Ter, con la recentissima sentenza n. 6818 del 30 maggio 2019 si è uniformato alle decisioni del Consiglio di Stato in ordine alla somministrazione non assistita di prodotti alimentari.

Ha, infatti, stabilito il TAR con quest’ultima Decisione, che la sola presenza di tavolini e sedie abbinati, all’interno di un laboratorio artigiano di gastronomia, titolare anche di una Scia per attività commerciale di prodotti alimentari, non è di per sé indicatore dello svolgimento abusivo di un’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ancorchè prodotti dallo stesso laboratorio.

I giudici amministrativi hanno ritenuto che insufficiente l’attività svolta con la presenza di arredi, quali sedie e tavoli, non sono prova del servizio di somministrazione, senza peraltro effettuare alcun controllo sulla superficie dedicata al consumo, i consumatori presenti, i prodotti offerti se erano di propria produzione  e altro.

Il TAR, nel corpo della sentenza ha, altresì, puntualizzato che l’artigiano del caso in argomento è un soggetto che effettua attività di trasformazione della materia prima con produzione di prodotti alimentari e per detta lavorazione necessita solo la presentazione di una Scia per laboratorio di gastronomia.

Tale titolo è necessario solo per avviare l’attività in argomento ma non consente né la vendita né il consumo sul posto di prodotti di propria produzione.

Lo stesso artigiano titolare anche di una Scia per esercizio di vicinato per la vendita di prodotti alimentari è soggetto alla disciplina commerciale e, per tale motivo, può vendere prodotti alimentari prodotti da terzi ovvero prodotti e preparati in sede nel suo laboratorio solo per asporto.

Ha ricordato, però, la Corte che il D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, noto come decreto Bersani, con l’art. 3, comma 1, lett. f-bis), consente allo stesso operatore, in quanto titolare di Scia per esercizio di vicinato, di far consumare sul posto i soli prodotti di gastronomia “e non quelli di, eventuale, propria produzione artigianale ….)” utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

In conclusione, il TAR Lazio ha nuovamente ribadito il concetto che in un esercizio commerciale di prodotti alimentari è possibile dar luogo alla somministrazione non assistita di tali prodotti, a nulla rilevando che nel locale sono presenti punti di appoggio e arredi, ancorchè con sedute abbinabili.

Deve essere escluso del tutto il servizio assistito da personale del locale commerciale.

Si allega copia della SentenzaTAR Lazio Sentenza n.6818 del 30.5.19-Somministrazione non assistita

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