Sosta in prossimità di incrocio. Esatta indicazione della distanza dall’intersezione.

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E’ assolutamente ininfluente riportare la distanza dall’intersezione nel caso di rilevazione della cd. sosta in prossimità dell’incrocio.

L’art. 158 del Cds, infatti, vieta la sosta o la fermata nei centri abitati sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento
del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione.

Cass., sez. VI-2, 17/06/2021, n. 17469 ha ribadito che in relazione alla semplicità e modestia della sanzione irrogabile, il verbale, come pure l’ordinanza di ingiunzione contengono ciò che è minimale e sufficiente per rendere edotto al trasgressore il fatto che gli si
contesta. Fatto che nel verbale è chiaramente indicato nella sosta in corrispondenza dell’intersezione (espressione che implica una prossimità del veicolo ben maggiore alla distanza minima prevista dal codice della strada) e, pertanto, non è prevista alcuna necessità di indicare a quale distanza dall’incrocio si trovi il veicolo.

Identiche considerazione anche per la mancata rimozione del veicolo, circostanza che
non dimostra che la stessa non costituisse intralcio per la circolazione, ben potendo la mancata rimozione dipendere da circostanze concrete indipendenti dall’esistenza, o inesistenza, dell’intralcio, quali ad esempio la disponibilità del mezzo occorrente per provvedere all’incombente. Né, tantomeno, la predetta circostanza conferma che l’auto non si trovasse “in corrispondenza dell’intersezione”. Sul punto, è opportuno ribadire che il verbale è assistito da fede privilegiata in relazione alle circostanze di fatto verificate dagli
operanti, tra le quali rientrano, innanzitutto, gli accadimenti ed i fatti che costituiscano gli elementi costitutivi della fattispecie sanzionatoria contestata all’utente della strada, che siano stati oggetto della diretta percezione degli agenti operanti.

In conclusione,  appare più sufficiente il semplice richiamo della norma violata per consentire al destinatario della sanzione di comprendere le ragioni per la quale la stessa gli è stata irrogata.

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