Sosta a tempo e aree libere in numero adeguato.

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La possibilità per i Comuni di istituire zone in cui la sosta è regolamentata e prevede il pagamento di una tariffa è, come noto, subordinata alla istituzione di un’adeguata area in cui siano presenti stalli di sosta “liberi”.

Ma chi è che decide se tale limite sia adeguato ?

Non la Cassazione che, con sent. 04/05/2018, n. 10615 ha ribadito che tale questione attenendo ad una valutazione di opportunità riservata alla Pubblica Amministrazione, è preclusa al giudice, la cui cognizione è limitata ai soli vizi di legittimità del provvedimento.

Difatti, nel caso in cui sia stata irrogata una sanzione pecuniaria per la sosta di un autoveicolo in zona a pagamento senza esposizione del tagliando attestante l’avvenuto versamento della somma dovuta, il giudice ordinario ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti direttamente a fondamento della pretesa sanzionatoria, ma il controllo del giudice sulla delibera comunale istitutiva del parcheggio a pagamento resta escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all’esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione.

Nel caso in cui non si deduca una violazione di legge relativa all’obbligo, previsto dall’art. 7, comma ottavo, del c.d.s., di istituire aree di parcheggio gratuito e libero nelle immediate vicinanze di quelle in cui venga previsto il parcheggio a pagamento; bensì che le aree riservate alla sosta libera, pur esistenti, siano sproporzionate per difetto.

Ma per poter ingerirsi in questa valutazione di spettanza dell’autorità ammnistrativa sarebbe stato indispensabile dedurre e provare una serie di indici fattuali indubitabilmente cospiranti in tal senso.

Tra l’altro tale questione non tiene adeguatamente conto della circostanza, per cui l’obbligo per i Comuni, previsto dall’art. 7, comma 8, del c.d.s., di istituire aree di parcheggio gratuito e libero nelle immediate vicinanze di quelle in cui venga previsto il parcheggio a pagamento è derogabile per le zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate con delibera della Giunta comunale, nelle quali ricorrano esigenze e condizioni particolari di traffico che permettano di qualificare come “satura” una determinata strada, sicché, in ragione della presenza di non trascurabili “attrattori di traffico”, è prevedibile che l’offerta di stalli di parcheggio sia inferiore alla domanda.

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