Stop alla plastica monouso dal 14 gennaio 2022. Le sanzioni per produttori ed esercenti.

0
340

È entrato in vigore, il 14 gennaio 2022, il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 196, recante l’attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio (cd. direttiva SUP “Single Use Plastic”), sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.

La novità più importante della nuova disciplina è senza dubbio il divieto di immissione sul mercato di prodotti di plastica monouso, specificatamente elencati nella parte B dell’Allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile (cioè contenenti additivi chimici per accelerarne la frammentazione in frazioni minuscole per effetto della radiazione ultravioletta o del calore), previsto nell’articolo 5.

  • bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio;
  • posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
  • piatti;
  • cannucce, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;
  • agitatori per bevande;
  • aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
  • contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
  1. sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
  2. sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;
  3. sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
  • contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
  • tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

È, invece, tuttora consentita l’immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento.

La fornitura per la distribuzione, il consumo o l’uso nel corso di un’attività commerciale a titolo oneroso o gratuito, dei prodotti in plastica monouso non biodegradabile, potrà proseguire, fino all’esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell’obbligo.

La disciplina sanzionatoria

L’immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione di quanto disposto all’articolo 5, comma 1 è punita, ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. n. 196/2021, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro (P.M.R. €. 5,000,00).

All’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione.

I relativi proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione degli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all’accertamento e alla contestazione delle violazioni, destinati al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui all’articolo 14.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui