Strada urbana di scorrimento e misuratori di velocità fissi. Tribunale di Firenze.

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Il Tribunale di Firenze, sez. II – con sentenza 26 settembre 2017- ha ribaltato la posizione del giudice di pace che, in primo grado, aveva rigettato il ricorso di un cittadino che aveva subito la contestazione di una sanzione amministrativa –per violazione all’art. 142 CdS- rilevato con un misuratore fisso di velocità, installato su una strada cittadina, qualificato come “urbana di scorrimento”.

Motivo del ribaltamento di opinione: la strada non ha le caratteristiche tecniche e fisiche previste dal Codice, per essere qualificata come “urbana di scorrimento”, mancando la “banchina”. Da qui: “deve ritenersi che la qualificazione prefettizia di viale Gramsci sul tratto in cui è presente l’autovelox non sia conforme alla legge e pertanto debba essere disattesa; ne consegue che la rilevazione elettronica della velocità dell’auto condotta dal sig. ….sia stata illegittima”.

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