SUL CORRETTO ESERCIZIO DEL POTERE DI ORDINANZA “EXTRA ORDINEM”: Consiglio di Stato, sentenza n° 5276 del 31 ottobre 2013.

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Nel caso vagliato dall’alto consesso giudiziario amministrativo con sentenza n° 5276 del 31 ottobre 2013, viene in rilievo il costante abuso del potere di ordinanza sindacale, sia essa collegata alle previsioni dell’articolo 50 o del successivo articolo 54 del TUEELL. Nella sostanza viene penalizzata la scelta amministrativa di reprimere un fenomeno di abuso edilizio, attraverso gli straordinari strumenti di ordinanza sindacale, in luogo dei rimedi ordinari apprestati dall’Ordinamento.

Ad onor del vero, il giudice di prime cure (TAR Campania, Salerno, Sez. I, Sent., 15-05-2013, n. 1098) aveva sorvolato sul tema dell’ “abuso strumentale”, affermando che “nella fattispecie l’Amministrazione non ha inteso avvalersi delle norme concernenti la repressione dell’abusivismo edilizio”. In questo modo aveva suggerito che, tra diversi strumenti apprestabili alla soluzione di problemi, all’amministrazione residuasse il potere di decidere, con una estesa discrezionalità, se avvalersi di mezzi ordinari o di mezzi straordinari per reprimere illeciti, senza sostanziali preclusioni normative.

 

Il Consiglio di Stato ha capovolto quest’ottica affermando, al contrario, che:

 

  • l’ordinanza contingibile ed urgente è espressione di un potere atipico e residuale, il cui presupposto è il pericolo per l’incolumità pubblica, dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell’imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato.
  • Presupposto indefettibile per l’adozione di siffatte ordinanze sindacali è la necessità di intervenire urgentemente con misure eccezionali e imprevedibili di carattere “provvisorio”, non fronteggiabili con gli “ordinari” mezzi previsti dall’ordinamento giuridico e a condizione della “temporaneità dei loro effetti” (Corte Cost., sentenze 7 aprile 2011 n.115 e 1 luglio 2009, n. 196). Giova notare come la Corte Costituzionale abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, solo nella parte in cui il disposto comprendeva la locuzione “anche” prima delle parole “contingibili e urgenti” e, quindi, perché non limitato unicamente a tali ultime circostanze, in violazione della riserva di legge relativa di cui all’art. 23 Costituzione (sentenza 7 aprile 2011 n. 115).
  • Il potere in questione può essere legittimamente esercitato, quale immanente prerogativa sindacale di provvedere in via d’urgenza e contingibile alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, nonché quando la violazione delle norme che tutelano i beni previsti dal DM del 5 agosto 2008 (situazioni di degrado o isolamento, tutela del patrimonio pubblico e della sua fruibilità, incuria ed occupazione abusiva di immobili, intralcio alla viabilità o alterazione del decoro urbano) non assuma rilevanza solo in sé stessa (poiché in tal caso soccorrono gli strumenti ordinari) ma qualora possa costituire la premessa per l’insorgere di fenomeni di criminalità suscettibili di minare la sicurezza pubblica, dato che, in tal caso, vengono in rilievo interessi che vanno oltre le normali competenze di polizia amministrativa locale. Da tanto consegue che il potere sindacale di ordinanza ex art. 54 D.Lgs. n. 267 del 2000 non può avere una valenza “creativa” ma deve limitarsi a prefigurare misure che assicurino il rispetto di norme ordinarie volte a tutelare l’ordinata convivenza civile, tutte le volte in cui dalla loro violazione possano derivare gravi pericoli per l’ordine pubblico e per la sicurezza pubblica, quale però non è nel concreto la fattispecie in esame e nella quale non è ravvisabile una siffatta “urgenza qualificata”.

 Alla luce di tali argomentazioni, ove non sia dato evincere specifici e immediati pericoli per la sicurezza o la salute pubblica, il provvedimento gravato si manifesta, non solo esorbitante ed eccessivo, ma anche sproporzionato in relazione al principio di realtà nel fronteggiare una vicenda che si palesa soltanto per essere una circostanza di omessa manutenzione da parte della ricorrente concessionaria. Ne deriva che la gestione pubblica della omessa manutenzione di un box e della rimozione dello stesso in relazione alla sua condizione di abusivismo, va regolata con gli ordinari strumenti apprestati dall’ordinamento e non con le ordinanze extra ordinem che servono a tutt’altro scopo.

 Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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