Sul riconseguimento della patente di guida decide il G.O.

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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la sua circolare del 31 agosto 2016, riepiloga lo stato dell’arte sulla giurisdizione in materia di riconseguimento della patente di guida dipendente dalla applicazione de comma 3 ter dell’articolo 219 del codice della strada che,è bene rammentarlo, dispone: “Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato”.

Facendo da cassa di risonanza alla giurisprudenza, il MIT evidenzia che il divieto triennale di riconseguimento della patente, nel caso che qui ci occupa, non costituisce sanzione amministrativa e che, se esula per una parte dalla giurisdizione amministrativa, nemmeno ricade nella competenza del giudice di pace, bensì del tribunale ordinario, a norma dell’art. 9 del cpc.

Interessante poi il tema della qualificazione di cosa si debba intendere per “data di accertamento del reato”: all’unisono con il TAR Lombardia sez. Brescia n°117/2016, per pale data si deve intendere quella del “deposito della sentenza definitiva di condanna”

Si allega la circolare ministeriale.

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