Sull’impugnazione dei decreti di archiviazione prefettizi.

1
453

Importantissima decisione del Tar Abruzzo, sez. I, 03/12/2014, n. 860 che, in controtendenza rispetto agli orientamenti fin’ora seguiti, afferma la impugnabilità dei provvedimenti prefettizi con i quali è disposta l’archiviazione degli atti nel caso di ricorso al Prefetto ex D.Lgs. n. 285/92.

Fino alla decisione in esame la giurisprudenza ha affermato la non impugnabilità (da parte dei Comuni interessati) dei provvedimenti prefettizi. Infatti, Cass., sez. I, 15/02/2005, n. 3038 sul punto riferisce: In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, deve essere esclusa la proponibilità, da parte del Comune, del ricorso in opposizione, ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, avverso l’ordinanza di archiviazione degli atti emessa dal prefetto, ai sensi dell’art. 204, primo comma, del codice della strada, sul ricorso proposto ex art. 203 del codice della strada dal presunto trasgressore, ovvero dagli altri soggetti indicati dall’art. 196 dello stesso codice, contro il verbale di accertamento della violazione di norme del codice della strada elevato dalla polizia municipale. E tanto perché ciò dipende da ragioni sia di ordine oggettivo, atteso che l’ordinanza di archiviazione adottata dal prefetto non rientra tra gli atti nei confronti dei quali tale opposizione è esperibile; sia di ordine soggettivo e sistematico, giacché, in materia di circolazione stradale, non è identificabile una situazione giuridica soggettiva avente consistenza di diritto soggettivo in capo all’amministrazione comunale sino a quando non si sia esaurito il potere di intervento del prefetto, né risulta ammissibile che il Comune insorga avverso le statuizioni di un organo, il prefetto investito, nella specifica materia (nella quale sono presenti esigenze unitarie in grado di giustificare l’attrazione delle funzioni amministrative allo Stato), di funzioni di controllo e di revisione dell’operato della polizia municipale.

Viceversa, la decisione in esame smonta completamente l’assunto affermando che “non può fondatamente sostenersi l’assenza, nell’ordinamento, di rimedi giudiziari in capo al Comune, avverso tali, lesive, decisioni prefettizie di accoglimento, diversamente dovendosi ammettere una (inconfigurabile) limitazione di tutela nei confronti di talune categorie di atti della pubblica amministrazione, in palese violazione dell’art. 113 Cost.

Per tali motivi, anche per evitare vuoti di tutela contra costitutionem, risulta essere compatibile riconoscere la riespansione della giurisdizione caducatoria del giudice amministrativo sulla vertenza degli enti pubblici soccombenti, avverso le decisioni giustiziali del Prefetto, che annullano le sanzioni amministrative loro irrogate per pretesa violazione delle norme del codice della strada.

E ciò anche in considerazione che esiste un vero e proprio diritto dell’Ente Locale di opporsi alle decisioni prefettizie, visto che appaiono concrete ed evidenti, non solo le conseguenze di rilevanza economica che detta decisione postula (l’introito derivante da sanzioni amministrative rappresenta una seria provvista, destinata a far fronte alle esigenze della collettività di riferimento), ma anche –più in generale- le possibili, negative, interazioni con i criteri gestionali del settore amministrativo coinvolto dalla diversità di vedute con l’organo statale, titolare del potere contenzioso, e ciò anche in vista di similari episodi che dovessero in futuro ripetersi.

Ma la decisione in esame si distingue anche per altro verso.

Non esiste il diritto da parte della Prefettura di richiedere gli atti riferiti a sanzioni amministrative (suppostamente illegittime ma non impugnate) per procedere ad annullarle in autotutela.

Il Collegio abruzzese richiama, prima di tutto, la preclusione all’impugnazione dell’accertamento nel caso di pagamento della sanzione incompatibilità. Al proposito si osserva che Il divieto in questione attiene invece al fatto che con il pagamento immediato si formalizza  una vera e propria estinzione della controversia, non più recuperabile da parte di tutte le parti in causa.

Simili argomentazioni possono estendersi al caso di verbali per i quali è scaduto il termine per proporre impugnazione; anche in dette fattispecie si assiste infatti ad un consolidamento irreversibile della pretesa sanzionatoria, senza possibilità per l’autorità contenziosa di inserirsi d’ufficio, per ridiscutere ex post una misura ormai inoppugnabile ed esecutoria.

È, pertanto, precluso il ruolo atipico di autotutela gerarchica prefettizia sui singoli atti sanzionatori del comune rimasti inoppugnati, all’interno di una relazione di gerarchia (solo) impropria.

Conclude, la decisione in esame che appare fuori luogo il richiamo operato dalla PA intimata ai poteri sostitutivi del Prefetto, in materie (del tutto estranee alla vicenda in esame) collegate all’esercizio di funzioni del Sindaco in qualità di Ufficiale del Governo ex art. 54 TUEL.

Val la pena salutare la decisione in esame come storica, fermo restando che, così come già osservato da autorevolissimo commento dell’amico Pino Napolitano,  l’onerosità di un ricorso al TAR sconsiglia vivamente la proposizione di ricorsi innanzi al Giudice Amministrativo, solo per avere “soddisfazione” rispetto ad una decisione non condivisa del Prefetto.

Michele Orlando

 

P.A.sSiamo

Pubblicità

1 commento

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui