Sull’interpretazione dell’art.33, comma 3bis del D.lgs. n. 163/2006

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La Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo del Piemonte con deliberazione n. 144 dell’1/7/2014 ha ritenuto che in assenza di deroga legislativa i comuni non capoluogo di provincia non possono procedere ad acquistare autonomamente neppure lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40000 mediante affidamento diretto, poiché la nuova disposizione di finanza pubblica di cui all’art.9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014, che ha novellato il comma 3 bis dell’art. 33 del d.lgs. n. 163/2006, assume nell’ordinamento carattere di specialità, e quindi di prevalenza, rispetto alla norma generale di cui al’art. 125 commi 8 e 11 dello stesso Codice.

 

VINCENZO SMALDONE

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