Sulla natura discriminatoria della Delibera di G.M. che vieta il campeggio nel territorio del Comune (se di fatto colpisce l’etnia rom).

0
134

Può una Delibera di Giunta Municipale discriminare un gruppo di cittadini vietando il campeggio sul territorio se quell’atto, pur apparentemente neutrale, viene di fatto
ad impedire ad una determinata categoria etnica (i Rom) uno stanziamento nel territorio comunale compatibile con le sue modalità di vita, realizzando, così, un effetto di esclusione?

Al riguardo si segnala l’interessante Cass. civ, sez. 1, 15/02/2021, n. 3842 che ha efficacemente inquadrato i limiti entro cui la P.A. può operare, senza che tali atti possano essere qualificati discriminatori.

La decisione in commento rileva che il comportamento dell’Ente va valutato nel contesto in cui viene adottato e, quindi, se la delibera, inquadrata nella sequenza cronologica degli eventi pressoché contestuale tra la sua emanazione e la precedente richiesta di assegnazione di un’area pubblica attrezzata, è un segnale sintomatico di ostilità del comune, il cui provvedimento di diniego richiama semplicemente la necessità di una tempestiva adozione, avvenuta in un periodo invernale e, dunque, non tradizionalmente di campeggio.

Ma vi è un altro obiter dictum che val la pena evidenziare.

La S.C. ribadisce che, in ordine ai comportamenti discriminatori posti in essere da un ente pubblico nei confronti di privati con l’adozione di atti amministrativi, il diritto a non essere discriminati si configura, in considerazione del quadro normativo costituzionale (art. 3 Cost.), sovranazionale (Direttiva 2000/43/CE) ed interno (art. 3 e 4 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215 nonché l’art. 44 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) di riferimento, come un diritto soggettivo assoluto da far valere davanti al giudice ordinario, a nulla rilevando che il dedotto comportamento discriminatorio consista nell’emanazione di un atto amministrativo. Il giudice ordinario deve, infatti, limitarsi “a decidere la controversia valutando il provvedimento amministrativo denunziato, disattendendolo “tamquam non esset” e adottando i conseguenti provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti, ove confermato lesivo del principio di non discriminazione od integrante gli estremi della illegittima reazione, senza tuttavia interferire nelle potestà della p.a., se non nei consueti e fisiologici limiti ordinamentali della disapplicazione incidentale ai fini della tutela dei diritti soggettivi controversi”.

In altri termini, in caso di accertamento del carattere discriminatorio del comportamento della P.A. può essere ordinato a quest’ultima ogni provvedimento idoneo alla rimozione degli effetti della discriminazione, esulando dai poteri della Corte di Cassazione (o del Giudice ordinario) ordinare al Comune l’adozione di provvedimenti amministrativi, che restano di competenza del Comune ed attuabili solo su richiesta dell’interessato.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui