Superamento di 0,1 Km/h il limite di velocità.

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Sebbene insignificante ai più, ma il superamento anche di 0,1 Km/h, determina, comunque, l’applicazione della sanzione prevista dallo scaglione superato.

L’applicazione dell’art. 142 dipende, come noto, dal superamento del limite imposto: comma 7 fino a 10 km/h, comma 8 da 11 a 40 Km/h. Ma se la rilevazione, pur dopo l’applicazione della tolleranza del 5 % con un minimo di  5 Km/h, determina il superamento di 10,1 Km/h, se ne può invocare l’inapplicabilità ?

Secondo Cass., sez. II-2, 15/02/2018, n. 3781, invece, “l’entità dello scostamento poteva rilevare ai fini della determinazione della sanzione” e, di conseguenza, nel sistema delineato dall’art. 142 del Codice della strada “la proporzionalità è assicurata dalla previsione di scaglioni di velocità, ai quali corrispondono sanzioni progressivamente più elevate, e la struttura della norma, con la indicazione «non oltre […] Km/h», assume il valore 0,1 come elemento che determina il passaggio dall’uno all’altro scaglione”.
In ultimo un intervento giudiziale finalizzato all’applicazione  del comma 7 anziché del comma 8 dell’art. 142,  si risolverebbe nella individuazione da parte del giudice di un diverso limite tra uno scaglione e l’altro, cioè nella riscrittura della norma sanzionatoria, ciò che appare in contrasto con il principio di legalità.

 

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