Il superamento del termine di diciotto mesi per l’annullamento d’ufficio.

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Il Consiglio di Stato (Cons. Stato Sez. V, 27/06/2018, n. 3940) ci ricorda che l’art. 21-nonies della L. n. 241/1990 deve essere interpretato nel senso che il superamento del rigido termine di diciotto mesi per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio degli atti amministrativi è consentito:

  1. a) sia nel caso in cui la falsa attestazione, inerenti i presupposti per il rilascio del provvedimento ampliativo, abbia costituito il frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all’uopo rese dichiarazioni sostitutive): nel qual caso sarà necessario l’accertamento definitivo in sede penale;
  2. b) sia nel caso in cui l'(acclarata) erroneità dei ridetti presupposti risulti comunque non imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all’Amministrazione, ed imputabile, per contro, esclusivamente al dolo (equiparabile, per solito, alla colpa grave e corrispondente, nella specie, alla mala fede oggettiva) della parte: nel qual caso – non essendo parimenti ragionevole pretendere dalla incolpevole Amministrazione il rispetto di una stringente tempistica nella gestione della iniziativa rimotiva – si dovrà esclusivamente far capo al canone di ragionevolezza per apprezzare e gestire la confliggente correlazione tra gli opposti interessi in gioco. (Conferma T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, n. 3215/2017)
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