TAR Lazio, Ministero Infrastrutture, camperisti e poteri comunali: che confusione! Pino Napolitano

0
27

Il ministero delle infrastrutture, da anni, insiste nel rappresentare al Comuni che non possono usare i poteri di limitazione della circolazione stradale per paralizzare la sosta dei camper e -invero- quando lo fa, non dice una cosa sbagliata.

Tuttavia, il ministero sbaglia allorquando, nel contesto dei suo potere di decisione di ricorso gerarchico improprio (art. 37 del D.lgs n°285/1992), accoglie il ricorso di un camperista che aggredisce l’ordinanza di un comune diverso da quello in cui risiede, che vieta il transito “ai veicoli di altezza superiore a mt. 2.30 e aventi massa superiore a 30 ql.” in alcune porzioni del territorio comunale.

A sancire questo principio è la sentenza n°4296 del 18/03/2015 del TAR Lazio (sezione terza Ter) che ha testualmente affermato: ”questo Collegio non ritiene di doversi discostare dall’orientamento secondo il quale “se si ammettesse la legittimazione di qualsivoglia associazione di titolari di autocaravan ad impugnare un provvedimento di qualsiasi Comune, per il solo fatto di avere ad oggetto camper e mezzi simili, si finirebbe per aprire la strada ad una sorta di azione popolare di controllo generalizzato dell’attività amministrativa in materia di segnaletica. (…) Sul punto, si ricordi che, anche per i ricorsi amministrativi, valgono esattamente i principi sulla legittimazione e sull’interesse ad agire, relativi ai ricorsi giurisdizionali, per cui l’impugnazione dell’atto amministrativo presuppone la titolarità di un interesse attuale, personale e concreto all’annullamento, dal quale il ricorrente deve trarre una effettiva utilità ( T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 08-02-2011, n. 384)”. Nell’odierno ricorso, è emerso che il sig. Mechelli non aveva dimostrato il proprio interesse al ricorso gerarchico cd. improprio, il cui procedimento deve quindi essere ritenuto illegittimo per difetto di istruttoria da parte del Ministero. In conclusione, atteso il palese difetto di istruttoria e la violazione delle regole procedurali in cui è incorso il Ministero dei Trasporti, il presente gravame deve essere accolto, con conseguente annullamento del decreto ministeriale impugnato”.

 

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

 

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui