Come noto, ai sensi dell’art. 1 c. 75 L. 27/12/2019 n. 160, come sostituito dall’art. 33-bis c. 2 D.L. 30/12/2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28/2/2020 n. 8, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, non dotati di posti a sedere – perché destinati a essere utilizzati con postura in piedi – aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW (500 watt), rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel D.M. Trasporti 4/6/2019, sono considerati velocipedi.
La recente L. 120/20, di conversione con modifiche del D.L. 76/2020, ha recato una serie di disposizioni concernenti la mobilità ciclabile.
Ritenuta la pericolosità della circolazione di tali veicoli, con Ordinanza 508/2020 del 18 dicembre 2020, il Sindaco di Firenze ha introdotto l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo per i conducenti dei monopattini elettrici, che circolano sulle strade comunali nel territorio del Comune di Firenze.
Avverso tale ordinanza, che dispone l’obbligo di indossare il sistema di protezione anche ai maggiorenni, hanno proposto ricorso al T.A.R. due società autorizzate a gestire il servizio di mobilità su monopattino.
Osserva il giudice amministrativo che il generico riferimento, contenuto nell’atto impugnato, al potere di ordinanza contingibile e urgente, non trova alcun riscontro in una concreta ed effettiva situazione di emergenza locale.
Peraltro, sebbene la fonte normativa di cui all’art. 7 c. 1 C.d.S. demandi la disciplina della circolazione sulla viabilità comunale a un provvedimento sindacale, si tratta, in realtà, di una competenza dirigenziale. Infatti, ai sensi dell’art. 107 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, recante Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, spetta al dirigente comunale competente, e non al sindaco, l’adozione dei relativi provvedimenti. Tale potere, infatti, è espressione di una prerogativa gestionale, sprovvista di alcun contenuto politico.
Con sentenza del 27/1/2021, il T.A.R. per la Toscana ha, quindi, accolto per il vizio di incompetenza.
Per conoscere se il merito della questione è fondato, ci aspettiamo un nuovo provvedimento (dirigenziale).
Tar Toscana, sez. I, sentenza 8 febbraio 2021, n. 215.
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