Il Tribunale di Milano, Sez. lavoro, con sentenza del 13-05-2017 ha rimarcato che:“In tema di sanzioni amministrative, a norma dell’art. 3 della L. 24 novembre 1981, n. 689, è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l’azione materiale o l’omissione che integra la violazione; ne consegue che, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone (nella specie una s.n.c.), non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all’infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale” (Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26238 del 06/12/2011).
Inoltre, stabiliva che, a norma dell’art. 3 L. 24 novembre 1981, n. 689 è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l’azione materiale o l’omissione che integra la violazione. Pertanto con riferimento alle società di persone (nella specie società in accomandita semplice) il principio che la responsabilità per le sanzioni amministrative è personale e che quindi della singola violazione risponde la persona fisica autore dell’illecito, salva la responsabilità solidale della società (art. 3 e 6 L. n. 689 del 1981), comporta conseguenze applicative che possono differire a seconda della natura della condotta illecita per cui è comminata la sanzione amministrativa; se, infatti, per la violazione di legge è richiesto un comportamento positivo, la responsabilità della condotta illecita ricade solo su chi materialmente l’ha messa in essere (salvo l’eventuale concorso morale o materiale di altre persone fisiche, e in particolare di altri amministratori, che sia provato dall’autorità irrogatrice della sanzione); qualora, invece, sia in questione un comportamento omissivo, …, rileva il dovere di provvedere incombente personalmente su ciascuno dei soci aventi il potere di amministrare la società (salva l’eventuale prova dell’esistenza di un amministratore preposto in via esclusiva alla gestione del personale e all’adempimento di tutti gli obblighi conseguenti)” (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12459 del 10/12/1998).