L’installazione di tende da sole presuppone il previo rilascio di un permesso di costruire. E’ quanto ha ritenuto il Responsabile di UTC che ha ingiunto la rimozione della tenda parasole installata sul terrazzo pertinenziale perché non conforme alla delibera condominiale presentata ai fini del rilascio di permesso di costruire per la installazione di tende aggettanti sulla facciata del fabbricato.
Contrariamente a quanto asserito, Tar Campania Salerno, 12/07/2017, n. 1170 ha rilevato che l’intervento in oggetto consiste nell’installazione di tende parasole sia sul lato nord/est del fabbricato che su quello ovest dello stesso, ed in particolare quella posizionato sul primo di detti lati “avrà dimensioni di ml. 10,00 per 4,40, inoltre sarà del tipo “a cappotto”…motorizzata di colore a strisce gialle e avorio, inoltre la struttura sarà costituita da una struttura in alluminio anodizzato di color avorio, mentre le tende posizionate sul lato ovest del fabbricato sono del tipo a caduta sempre di colore a strisce gialle e avorio, saranno sempre dotate di un sistema motorizzato ed avranno una lunghezza lineare di m 9,00”. Tale intervento non comporta la realizzazione di un volume urbanistico e pertanto non rientra nell’alveo applicativo del permesso di costruire. In un caso analogo, il Cons. di Stato ha affermato che “Sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione, categoria nella quale rientrano quelli che realizzano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio. Una struttura in alluminio anodizzato destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche. In particolare, in tali casi l’opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa. E considerata in tale contesto, la struttura in alluminio anodizzato si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda” (Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2016, n. 1619). Della riconducibilità dell’intervento al più favorevole regime della Dia/Scia mostra di avere consapevolezza lo stesso redattore del provvedimento impugnato, avendo richiamato l’art. 27 del d.p.r. n. 380/2001, che prevede la sola sanzione pecuniaria in caso di abuso. Inoltre, il ricorrente ha dato corso all’esecuzione delle opere dopo la presentazione della d.i.a. e la mera violazione di prescrizioni condominiali non può trasfigurare la consistenza dell’intervento in modo da renderlo soggetto al più gravoso permesso di costruire. Esse, infatti sottendono interessi di natura privatistica, che nulla hanno a che vedere con la rilevanza pubblicistica della disciplina urbanistica, fermo restando che alcuni elementi di origine civilistica possono assumere “una rilevanza qualificata nel procedimento di rilascio della concessione edilizia”.