Termine per l’accertamento degli illeciti amministrativi.

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La discrezionalità, che pur deve essere riconosciuta all’amministrazione nell’individuazione del tempo necessario per completare la fase delle indagini, non può tramutarsi nella concessione di una sorta di arbitrio, dovendo la sua azione, anche in tale campo, essere ispirata all’esigenza di assicurare una ragionevole tempestività nel doveroso bilanciamento tra le esigenze dell’Amministrazione e l’interesse della parte indagata a non vedere procrastinata in maniera irragionevole la propria sorte.

Con queste parole, Cass. civ. Sez. II, 27/09/2018, n. 23387, ci ricorda che, in materia di sanzioni amministrative, pur potendo motivare per giustificare la lunghezza dell’attività di accertamento di un illecito amministrativo di cui alla L.689/1981, non è lecito abusare di tale facoltà.

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