Terzo trasportato ha sempre azione diretta verso l’assicurazione del trasportante

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Terzo trasportato ha sempre azione diretta verso l’assicurazione del trasportante

I giudici della terza sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1279 del 18 gennaio 2019 hanno stabilito che il trasportato è risarcito dalla compagnia del vettore, anche se l’impresa del responsabile non aderisce alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento .

 IL FATTO

Una signora, quale trasportata di un sinistro provocato da altra vettura tamponante, impugna la sentenza del Tribunale di Padova con la quale, in funzione di giudice dell’appello, in riforma della sentenza del Giudice di pace, affermava la legittimazione passiva della compagnia assicuratrice ex art. 141 codice  assicurazioni e nel merito, confermava per altro motivo la sentenza di rigetto, sull’assunto che i testimoni chiamati a deporre sulla dinamica dell’incidente fossero da ritenersi incapaci, avendo essi un interesse alla controversia. Segnatamente uno era conducente della vettura tamponata su cui era trasportata l’attrice, mentre l’altro era conducente di altra vettura tamponata, a sua volta sospinta contro la vettura su cui si trovava l’attrice da altra ritenuta responsabile dell’occorso, immatricolata in Italia, ma assicurata con compagnia avente sede all’estero e non aderente alla convenzione che regola i rapporti tra assicuratori.

LA DECISIONE

Gli Ermellini rigettano il ricorso incidentale ed accogliendo il ricorso principale e per l’effetto rinviano al Tribunale di Padova in persona di diverso magistrato in quanto ritengono che ex art. 141 del codice delle assicurazioni il terzo danneggiato debba essere risarcito in via diretta dall’assicuratore del conducente, salva l’ipotesi del sinistro dovuto a “caso fortuito”, e dunque non riconducibile a responsabilità di chicchessia. Il Supremo Collegio non condivide che tale procedura sia esperibile solo ed esclusivamente quando il sinistro è accaduto tra veicoli regolarmente assicurati con compagnie che abbiano aderito alla convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto perché, diversamente, la compagnia assicuratrice perderebbe il diritto di rivalsa, in tali casi facilitato dall’adesione alla Convenzione, trattandosi di una tutela del terzo condizionata all’invocabilità di una convenzione tra assicurazioni in grado di garantire rivalse mediante regolamentazione dei loro rapporti “in stanza di compensazione”. Infatti, l’art. 141 del codice delle assicurazioni è norma di derivazione comunitaria, che assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante, e prescinde dall’accertamento della responsabilità dell’incidente, sollevando il terzo da rischi e oneri connessi alla ricerca del responsabile e della sua compagnia assicuratrice. L’interesse di tutela del terzo che dovrà essere comunque risarcito prevale dunque su ogni questione inerente alla ricerca del responsabile, con esclusione, appunto, del solo caso fortuito che toglie spazio ad ogni possibilità di imputare a chicchessia la responsabilità dell’occorso.

La Suprema Corte ribadisce altro importante principio, intimamente collegato che riconoscendo tale strumento di tutela, aggiuntiva, al terzo trasportato ha disancorato il soddisfacimento del diritto risarcitorio del terzo, comunque dovuto, dalla necessità di coinvolgere in giudizio il responsabile civile e il suo assicuratore.

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