Test Alcolemico e controllo di Polizia. Quanto è grave dimenticarsi di spuntare, sulla modulistica, la casella relativa alla facoltà di farsi assistere dall’avvocato?

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La risposta, per il caso di guida in stato di ebbrezza ce la fornisce la Cassazione Penale, Sezione quarta, con sentenza n. 15112 del 11 aprile 2023.

Il ricorrente si lamenta del fatto che nel verbale di accertamenti urgenti redatto dagli agenti della polizia stradale non risulta sbarrata la casella riguardante l’avviso preventivo di farsi assistere da un difensore di fiducia; tuttavia riconosce che dal medesimo verbale risulta altra persona coinvolta aveva “dichiarato di “non volersi fare assistere da un difensore”.

Secondo la Cassazione, ciò rende altamente verosimile l’ipotesi che l’omessa spuntatura della casella sia dipesa da mero errore materiale e, soprattutto, palesa in modo inequivoco che il ricorrente era a conoscenza della facoltà in oggetto, irrilevante risultando, pertanto, il formale rispetto della procedura.

In tal senso, le Sezioni Unite n. 5396 del 29/01/2015 hanno affermato che “la nullità (…) non discende direttamente dal mancato avvertimento di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p. ma dalla presunta non conoscenza da parte dell’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore, alla quale l’avvertimento è preordinato. Sicché se per avventura l’indagato comunicasse ai pubblici ufficiali operanti la sua intenzione di avvisare il difensore dell’atto urgente che si sta per compiere nessuna nullità deriverebbe da un mancato previo avviso di tale facoltà da parte della polizia giudiziaria”. A fortiori, dunque, la nullità non sussiste quando il conducente abbia espressamente dichiarato di non volersi fare assistere da un difensore.

D’altronde, è appena il caso di notare che l’omesso avviso non avrebbe comunque reso legittimo il rifiuto di sottoporsi alla prova dell’etilometro, potendo esso determinare soltanto la nullità dell’accertamento: nullità generale, a regime intermedio che, come precisato da Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, avrebbe dovuto essere eccepita dal difensore entro la deliberazione della sentenza di primo grado e che oltre tale termine risulta sanata.

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