Tettoie: permesso di costruire o intervento di edilizia libera ?

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Con il termine “tettoia” si è tradizionalmente inteso qualificare quell’intervento di copertura di una piccola area con materiale leggero (in genere tenda o altro materiale in tessuto) e sorretta da una struttura principale di sostegno e di una  secondaria a completamento della copertura.

Al riguardo l’art. 6 del T.U. 6 giugno 2001 n.380,  contiene l’elenco delle opere di c.d. edilizia libera, le quali non necessitano di alcun titolo abilitativo.

Con riferimento alle tettoie, poi, rileva in particolare la voce di cui al richiamato art. 6 comma lettera e) quinquies, che considera opere di edilizia libera gli “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”, concetto nel quale può sicuramente rientrare una tettoia genericamente intesa.

Di recente, val la pena richiamare In materia, il recente D.M. 2 marzo 2018,di “Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera”, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del  D.Lgs. n. 222/2016 (che ha innovato l’art. 6 del T.U. n. 380/01).

L’art. 1 comma 2 del D.M. prevede che “Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un glossario unico, che contiene l’elenco delle principali opere edilizie, con l’individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all’articolo 2 del presente decreto”.

Il D.M. comprende, al n.50 del glossario delle opere realizzabili senza titolo edilizio alcuno, in particolare le cd pergotende, ovvero, per comune esperienza, strutture di copertura di terrazzi e lastrici solari, di superficie anche non modesta, formate da montanti ed elementi orizzontali di raccordo e sormontate da una copertura fissa o ripiegabile formata da tessuto o altro materiale impermeabile, che ripara dal sole, ma anche dalla pioggia, aumentando la fruibilità della struttura. Si tratta quindi di un manufatto molto simile alla tettoia, che se ne distingue secondo logica solo per presentare una struttura più leggera.

Per contro  l’art. 10 comma 1 lettera a) del T.U. n. 380/2001, assoggetta invece al titolo edilizio maggiore, ovvero al permesso di costruire, “gli interventi di nuova costruzione”. La giurisprudenza amministrativa si fonda su tale norma per richiedere il permesso di costruire nel caso di tettoie di particolari dimensioni e caratteristiche.

Si afferma infatti in via generale che tale struttura costituisce intervento di nuova costruzione e richiede il permesso di costruire nel momento in cui difetta dei requisiti richiesti per le pertinenze e gli interventi precari, ovvero quando modifica la sagoma dell’edificio (Cons. Stato, sez. IV, 08/01/2018, n.12; Cons. Stato,  sez. VI, 16 /02/2017, n. 694).

Di conseguenza non è possibile affermare in assoluto che la tettoia richiede, o non richiede, il titolo edilizio maggiore e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare nello specifico come essa è realizzata.

Pertanto, sarà onere della P.A.  motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera.

Per il momento la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. VI, 07/05/2018, n. 2715) si è espressa nel senso che ricade fra gli interventi di cui al n. 50 del glossario una tenda da sole scorrevole su binari, ovvero pergotenda.

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