Per le recinzioni dei fondi rustici senza opere murarie non è necessaria la concessione edilizia trattandosi di una manifestazione del diritto di proprietà e cioè dello jus excludendi alios, ai sensi dell’art. 841 c.c.
La questione, benché ampiamente pacifica, è stata, comunque, oggetto di scrutinio da parte della giurisprudenza amministrativa.
Tar Toscana, 04/05/2018, n. 597 decidendo sull’impugnazione del provvedimento di demolizione di una modesta recinzione con filo spinato sorretto da pali in legno infissi nel suolo realizzata nel 1981, ha sostanzialmente confermato che, appunto, la realizzazione di tale opera non necessiti di permesso di costruire.
Il Collegio ribadisce come sia principio pacifico in giurisprudenza che la concessione edilizia non è necessaria per modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie, e cioè per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno), in quanto entro tali limiti la recinzione rientra solo tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo “jus excludendi alios”; occorre, invece, la concessione, quando la recinzione è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica (Cons. Stato n. 5908/2017 ).