Tolleranza della rilevazione della velocità media.

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L’attività finalizzata alla rilevazione della velocità è terreno di “scontro” tra le opposte esigenze del cittadino utente che contesta e della P.A. che, difendendosi in giudizio, cerca di rendere effettivo il servizio con le apparecchiature elettroniche.

La stura a nuove discussioni, come al solito, viene data dai Giudice di Pace che, con motivazioni spesso discutibili, pubblicano sentenze che, puntualmente, dopo essere state salutate come decisioni innovative, vengono riformate completamente dalla Corte di Cassazione.

E’ il caso di un orientamento “creativo” che riteneva doversi applicabile al sistema di rilevazione della velocità media quanto stabilito dall’art, 345 del D.P.R. 445/92.

La norma di esame, infatti, stabilisce che il controllo dell’osservanza del limite di velocita’, puo’ essere anche effettuato, ai sensi dell’articolo 142, comma 6, del codice, attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all’atto dell’emissione e dell’esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. Sulla scorta di tale disposizione la cd. velocità media dovrebbe sottostare alla stessa tolleranza indicata dal comma 3 della richiamata norma:  pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocita’ dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora.

La Cass., sez. II, 13/01/2018, n. 533 riporta tutti all’ordine.

“La riduzione progressiva è prevista, dal comma 3 dell’art. 345 citato, per i soli casi in cui il controllo dell’osservanza del limite di velocità sia stato effettuato attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all’atto dell’emissione e dell’esazione del pedaggio, mentre al caso in esame, di rilevamento della velocità con il sistema cd. Tutor, si applica la riduzione fissa (il 5%, comunque non inferiore a 5 km/h) che il comma 2 prevede per gli accertamenti della velocità «qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata».

Alla prossima sentenza creativa.

 

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