Trasferibilità del Comandante di Polizia Municipale anche se non dirigenti. La sezione Lavoro della Cassazione conferma la rotta del rafforzamento dei poteri datoriali.

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Il dipendente comunale, già Comandante della Polizia Municipale, sebbene non dirigente, può essere assegnato a mansioni equivalenti, senza che ciò concretizzi una violazione dell’articolo 52[1] del D.lgs. n. 165 del 2001 (nella formulazione anteriore alla novella di cui all’art. 62, comma 1, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) in considerazione dell’equivalenza formale tra tali mansioni, in base alla classificazione di cui CCNL del 31 marzo 1999.

Questo ci dice, in buona sostanza, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con pronuncia del 26 marzo 2014 (n. 7106), nel confermare le risultanze della corte di appello di Ancona del 24 agosto 2009.

Così, in tema di pubblico impiego privatizzato, l’art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, assegna rilievo solo al criterio dell’equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione, non potendosi aver riguardo alla norma generale di cui all’art. 2103 del codice civile.

 

Peraltro, confermando pienamente un suo precedente (Cass. civ. Sez. lavoro, 05/08/2010, n. 18283), la Corte afferma che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la disapplicazione di un atto amministrativo organizzativo che investa il rapporto di lavoro postula la sussistenza, in capo al lavoratore, di un diritto soggettivo che sia stato inciso da tale provvedimento, dovendosi ritenere, ove il diritto sia escluso in ragione del legittimo esercizio dei poteri contrattuali del datore di lavoro, l’irrilevanza della questione, attesa la conformità a legge dell’atto amministrativo. Ne consegue che, ove il lavoratore agisca per il riconoscimento del diritto all’assegnazione di mansioni equivalenti alle ultime esercitate, resta esclusa la possibilità della disapplicazione qualora le nuove mansioni rientrino nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo, restando la materia della mansioni del pubblico dipendente disciplinata compiutamente dall’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo anteriore alla novella recata dall’art. 62, comma 1 del d.lgs. n. 150 del 2009), che assegna rilievo solo al criterio dell’equivalenza formale in riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa aversi riguardo alla norma generale di cui all’art. 2103 cod. civ. e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della massima.  

La marea che aveva smosso l’idea dell’inamovibilità del Comandante della Polizia Municipale dal ruolo dirigenziale, arriva anche ai comandanti non dirigenti, nel segno di una accentuazione dei poteri datoriali e politici.

Pino Napolitano

 

P.A.sSiamo



[1] “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e’ stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione”(testo abrogato, rilevante agli effetti della sentenza epigrafata). “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e’  stato  assunto  o  alle  mansioni  equivalenti  nell’ambito dell’area  di  inquadramento ovvero  a  quelle   corrispondenti   alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito  per  effetto delle procedure selettive di cui all’articolo 35,  comma  1,  lettera a).  L’esercizio  di  fatto  di  mansioni  non  corrispondenti   alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai  fini  dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione (testo vigente non rilevante agli effetti della sentenza epigrafata)”.

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