TRASPORTO RIFIUTI NORMATIVA E SANZIONI.

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Cos’è il rifiuto? Per rifiuto, come definito dal TUA d.lgs 152/06 e meglio precisata dalla sentenza della cassazione 48316 del 2016, si intende qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene. Ai sensi dell’articolo 184 del TUA i rifiuti vengono classificati una base alla loro provenienza in:

  • Rifiuti urbani
  • Rifiuti speciali

Mentre per le loro caratteristiche di pericolosità in:

  • Rifiuti pericolosi
  • Rifiuti non pericolosi

 

Sono rifiuti urbani:

  • a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali
  • e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  • b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi
  • adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita’ e quantita’, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g);
  • c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  • d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
  • e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  • f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche’ gli altri rifiuti provenienti da attivita’ cimiteriale diversi da
  • quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

 

Sono rifiuti speciali:

  • a) i rifiuti da attivita’ agricole e agro-industriali , ai sensi
  • e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.;
  • b) i rifiuti derivanti dalle attivita’ di demolizione, costruzione,
  • nonche’ i rifiuti che derivano dalle attivita’ di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis;
  • c) i rifiuti da lavorazioni industriali,; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attivita’ commerciali; f) i rifiuti da attivita’ di servizio;
  • g) i rifiuti derivanti dalla attivita’ di recupero e smaltimento
  • di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e daabbattimento di fumi;
  • h) i rifiuti derivanti da attivita’ sanitarie;

 

Sono rifiuti pericolosi quelli che per le loro caratteristiche recano o sono potenzialmente nocivi per l’ambiente e la salute umana.

 

Il trasporto dei rifiuti,invece è disciplinato dall’articolo 193 del medesimo testo,esistono due tipologie di trasporto, a seconda di chi produce il rifiuto e di chi lo trasporta. A tal riguardo si distinguono il trasporto per conto proprio e il trasporto per conto terzi.

Le imprese che effettuano il trasporto di rifiuti devono essere in possesso di un’autorizzazione idonea. Si precisa che non è sufficiente l’iscrizione all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori, infatti i soggetti che effettuano il trasporto devono essere obbligatoriamente iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. L’iscrizione all’albo è articolata in categorie a seconda dell’attività svolta. Infatti esistono diverse categorie a cui è necessario iscriversi per effettuare il trasporto. Vediamo le principali:

  • Categoria 1 – Raccolta e trasporto di rifiuti urbani.
  • Categoria 2bis – Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, o pericolosi in quantità non superiore a 30 kg o 30 litri al giorno, che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti.
  • Categoria 3bis – Distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, trasportatore di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori […].
  • Categoria 4 – Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.
  • Categoria 5 – Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.
  • Categoria 6 – Imprese che effettuano l’esercizio esclusivo di trasporto transfrontaliero di rifiuti ex art. 194, comma 3, decreto legislativo 152/2006.
  • Categoria 8 – Intermediazione commercio di rifiuti senza la detenzione dei rifiuti stessi.
  • Categoria 9 – Bonifica di siti.
  • Categoria 10 – Bonifica dei beni contenenti amianto.

 

Le categorie 1,4 e 5 sono suddivise in sei classi. Le sei classi della categoria 1 dipendono dalla popolazione servita nel suo complesso. Le sei classi inerenti alle categorie 4 e 5 invece dipendono dalle tonnellate di rifiuti gestite nell’arco dell’anno.

A seconda della categoria e della classe alla quale un’impresa di trasporto rifiuti si iscrive, è necessario che siano rispettati requisiti specifici, come ad esempio il numero degli addetti o la disponibilità dei mezzi.

Un altro elemento fondamentale di cui tenere conto è che al momento dell’iscrizione è sempre necessario indicare i codici CER dei rifiuti che si vuole trasportare.

Infine è bene ricordare che per iscrivere un veicolo a una delle precedenti categorie bisogna effettuare una perizia sul mezzo al fine di dimostrarne l’idoneità al trasporto.

A seconda della categoria, della classe e dei codici CER indicati, un determinato soggetto sarà autorizzato a trasportare determinate rifiuti. Se ne deduce che non tutti gli iscritti alla medesima categoria possono trasportare i medesimi rifiuti. È quindi necessario verificare l’autorizzazione in capo al trasportatore. Ma chi è il responsabile di tale verifica?

Verificare che un soggetto trasportatore sia autorizzato al trasporto di un determinato e specifico rifiuto è responsabilità sia del produttore del rifiuto stesso, sia del trasportatore. Quest’ultimo infatti non può assolutamente prendere in carico rifiuti per i quali non sia autorizzato al trasporto.

Si ricorda infine che, oltre all’autorizzazione, affinché il trasporto avvenga in maniera corretta è necessario che il rifiuto sia accompagnato da un Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR). Su detto formulario sono indicati i dati di tutti coloro i quali sono coinvolti nella gestione del rifiuto trasportato e le caratteristiche del rifiuto.Sul FIR devono risultare almeno i seguenti dati:

  1. a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
  2. b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione;
  3. d) data e percorso dell’istradamento;
  4. e) nome ed indirizzo del destinatario.

 Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in talmodo da’ atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulariodeve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

I formulari di identificazione, inoltre, devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione e’ gratuita e non e’ soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

 

 

SANZIONI

Una mancata iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali comporta la configurazione del reato di “gestione di rifiuti non autorizzata” disciplinato dal d. lgs. 152/2006. L’articolo 256, comma 1 prevede le seguenti sanzioni:

  • in caso di rifiuti non pericolosiprevisto l’arresto da 3 mesi a un anno, oppure un’ammenda da 2.600 a 26.000€;
  • in caso di rifiuti pericolosiprevisto l’arresto da 6 mesi a due anni e un’ammenda da 2.600 a 26.000€.

Oltre alle sanzioni principali si applica anche la sanzione accessoria, infatti,in caso di trasporto non autorizzato di rifiuti, e’ sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato.

MANCANZA DI FORMULARIO

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità deirifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, forniscefalse indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’articolo1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e’ punito con la pena dell’ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l’arresto fino a due anni. La pena e’ aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

  1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio e’ stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste in tema imballaggi, per le quali e’ competente il comune.
  2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all’esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 261, comma 3( imballaggi), in relazione al divieto di cui all’articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni.
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