TRATTENIMENTI E SPETTACOLI: DESCRIZIONE; NORMATIVA; REQUISITI E SANZIONI

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TRATTENIMENTI E SPETTACOLI: DESCRIZIONE; NORMATIVA; REQUISITI E SANZIONI

  1. DESCRIZIONE

I trattenimenti e gli spettacoli sono forme di svago offerte al pubblico, per i quali però è necessario il controllo della Pubblica Amministrazione al fine di garantire che gli stessi siano svolti rispettando, la sicurezza, l’ordine e l’ incolumità pubblica.

  • I trattenimentisono tutte quelle attività che vedono la partecipazione attiva del pubblico es. discoteche, luna park ecc.
  • Gli spettacoli sono tutte quelle attività dove il pubblico partecipa passivamente es. cinema, teatro ecc.

Le attività di trattenimento e spettacolo possono essere svolte:

  1. In forma permanente, ovvero all’interno di locali appositamente autorizzati e destinati a tale utilizzo
  2. In forma temporanea, ovvero vengono svolti in luoghi che per loro natura non sono destinati a tale utilizzo, ma in maniera estemporanea vengono utilizzati per spettacoli o trattenimenti.

Quando queste attività sono svolte in un luogo pubblico o comunque aperto al pubblico sono definiti ex articolo 68 del RD 773/31 (TULPS) pubblici spettacoli.

Per la realizzazione di trattenimenti o spettacoli servono quasi sempre strutture ed attrezzature di vario genere; le strutture ed attrezzature possono essere fisse, nel caso di attività in forma permanente, oppure mobili, come nel caso di spettacoli temporanei.

Tutte le strutture ed attrezzature, fisse o mobili, devono essere correttamente predisposte e presidiate per garantire l’incolumità di chi esegue il pubblico spettacolo, ma anche di chi vi assiste o partecipa.

L’art. 80 T.U.L.P.S. dispone che: “L’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”. La norma, tuttora attuale, subordina l’effettuazione di trattenimenti e spettacoli al preventivo ottenimento della dichiarazione di agibilità dei locali/luoghi di pubblico spettacolo, cioè di quel documento che attesta le condizioni di solidità, sicurezza ed igiene di locali ed impianti.

Tale documento è rilasciato dal SUAP, previo parere su progetto emesso da un’apposita Commissione di Vigilanza pubblico spettacolo e, nei casi più complessi, anche previo sopralluogo della Commissione, da effettuarsi solo quando i locali/luoghi siano completamente approntati con impianti ed attrezzature.

L’agibilità si può riferire tanto a locali/luoghi stabilmente deputati a trattenimenti e spettacoli sia a locali/luoghi estemporaneamente utilizzati per pubblico spettacolo, come sedi di circoli privati oppure vie o piazze.

L’agibilità non è necessaria in caso di ripetitività di un pubblico spettacolo, che si svolga utilizzando le stesse strutture e attrezzature già oggetto di precedente dichiarazione di agibilità, rilasciata da non oltre due anni, come accade sovente nelle sagre, fiere e altre manifestazioni temporanee a cadenza annuale o periodica. In questi casi è sufficiente una certificazione di tecnico abilitato che le strutture, gli impianti, i presidi antincendio ed i materiali certificati a fini antincendio sono stati reinstallati conformemente al progetto approvato in precedenza e sono stati regolarmente montati e verificati.

La capienza complessiva dei locali/luoghi di pubblico spettacolo condiziona la procedura di rilascio della dichiarazione di agibilità, da parte del SUAP.

Il Ministero dell’Interno, con risoluzione n.03605 del 27 settembre 2002, ha precisato che:

  • per capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e in piedi autorizzati;
  • dal computo è escluso il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all’aperto, aree non delimitate da transenne;
  • per gli allestimenti temporanei con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone la relazione tecnica può ritenersi valida per i due anni successivi.

Nel caso dei locali/luoghi di pubblico spettacolo con capienza inferiore o pari a 200 persone, il Ministero dell’Interno, con risoluzioni P407/4109sott.37 del 7 maggio 2002 e n.03605 del 27 settembre 2002, ha precisato che:

  1. il rilascio della dichiarazione di agibilità è preceduto dall’espressione del parere su progetto da parte della Commissione di vigilanza;
  2. le verifiche e gli accertamenti ad opera realizzata sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali, dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con il decreto ministeriale 19 agosto 1996 (G.U. 12 settembre 1996, n.214). Pertanto laCommissione non effettua alcun sopralluogo ad opera realizzata.

Ai sensi dell’art. 141, comma 2 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. (RD 635/1940) per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone anche il parere su progetto, oltre alle verifiche ed accertamenti ad opera realizzata,  è sostituibile da una relazione tecnica (asseverazione) di un professionista abilitato. La verifica di solidità, sicurezza ed igiene di locali ed impianti. viene così semplificata, perché il rilascio della dichiarazione di agibilità non è sottoposto a domanda, ma a SCIA.

Se lo spettacolo si attua con specifiche attrezzature, ovvero l’area di sosta delle persone è delimitata da transenne o pareti poste a contenimento del pubblico, l’intervento della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è sempre obbligatorio, sia che si tratti di aree aperte con strutture per l’accoglimento del pubblico, sia che si tratti di aree chiuse.

Nel caso dei locali/luoghi di pubblico spettacolo con capienza superiore a 200 persone, sia il parere su progetto che le verifiche e gli accertamenti ad opera realizzata restano demandati alla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla prevenzione degli incendi, particolarmente delicati in presenza di grandi assembramenti di persone, il D.M. 19 agosto 1996 concernente l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, recentemente modificato con decreto 18 dicembre 2012, esclude dal campo di applicazione della regola tecnica i <<luoghi all’aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico,..>>. A tali luoghi non si applica tutta la Regola tecnica di prevenzione incendi, ma unicamente il titolo IX (Luoghi e spazi all’aperto), con obbligo di produrre:

  • l’idoneità statica delle strutture allestite
  • la dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati
  • l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio.

Per quanto riguarda i locali permanentemente deputati a pubblico spettacolo, il DPR 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento sulla disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio”, ai fini antincendio, distingue tra:

  1. i locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone (e fino a 200 persone) ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. rientrano nell’Attività 65.1.C: Categoria “B” attività a medio rischio; questi locali rimangono assoggettati a parere preventivo + sopralluogo a campione entro 60gg
  2. i locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 200 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. rientrano nell’Attività 65.2.C: Categoria “C” attività ad alto rischio; rimangono assoggettati a parere preventivo + sopralluogo entro 60gg

Ci si deve pertanto attenere alle nuove disposizioni in materia sancite con il DPR 1 agosto 2011, n. 151.

In caso che durante l’evento sia effettuata anche la somministrazione di alimenti e bevande, oltre alla modulistica sopra elencata il conduttore, dovrebbe presentare al SUAP del comune ove si svolge l’attività la SCIA unica per la somministrazione.

  • L’INTERVENTO DEL MILLEPROROGHE 2024

Nella GU n. 303 del 30/12/2023 è stato pubblicato il Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 – Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (c.d. Decreto Milleproroghe 2024) che, all’articolo 7 comma 5, ha prorogato al 31 dicembre 2024, le semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo. Nello specifico tale emendamento legislativo è andato a sancire che:

Per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in orario compreso tra le ore 8:00 e le ore 01:00 del giorno seguente, destinati a un massimo di 2.000 spettatori (il Milleproroghe 2024 ha elevato la soglia da 1.000 a 2.000 spettatori), è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che indica il numero massimo di spettatori, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle previste dichiarazioni, oltre da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell’Interno con il D.M. 19 agosto 1996. Sono esclusi i casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto. Non sarà più necessario acquisire il parere della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

  1. NORMATIVA
  • TULPS, R. D. 773 del 18/06/1931, articoli 68, 69 e 80;
  • Regolamento di Esecuzione del TULPS, R.D. 635 del 06/05/1940;
  • Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali”;
  • P.R. 311/2001 “Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal TULPS”;
  • 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
  • Lgs. 114/98 commercio
  • P. R. 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi”;
  • 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
  • Eventuale normativa regionale del luogo
  • Eventuale normativa comunale
  • REQUISITI

Requisiti soggettivi:

  •     Possesso dei requisiti morali ai sensi del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia) e degli artt. 11 e 92 del R.D. 773/1931 (TULPS);
  •     Per i cittadini non UE, essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità oppure averne già richiesto il rinnovo.

Requisiti oggettivi:

  •     Disponibilità dei luoghi dove si svolgerà l’attività;
  •     Destinazione d’uso dei locali comprovata da idoneo titolo edilizio (nel caso di richiesta di agibilità definitiva di un locale);
  •     Conformità alla normativa antincendio (D. P. R. 151/2011).
  1. SANZIONI

Di seguito vengono riportate  alcune delle violazioni più comuni:

  • ILLECITO:

Trattenimento o  spettacolo  senza certificato di agibilità

NORMA VIOLATA:

art.681 del codice penale in relazione all’art.80 del RD 18 giugno 1931, n.773, TULPS

 

SANZIONE PENALE:

arresto fino a sei mesi e ammenda non inferiore a € 103,00 – previsto da art.681, comma 1, del codice penale

 

OBLAZIONE:

non ammessa

SANZIONE ACCESSORIA:

nessuna

MISURA INTERDITTIVA:

cessazione dell’attività adottata dal Sindaco con ordinanza

 

AUTORITÀ’ COMPETENTE:

tribunale ordinario

ATTI DA REDIGERE:

verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose

verbale di identificazione e  di elezione di domicilio e nomina difensore di fiducia

comunicazione di reato

nota informativa al sindaco

ordinanza di cessazione dell’attività

Verbale di sequestro attività e attrezzature ex art 321 cpp

  • ILLECITO:

Trattenimento o  spettacolo  senza la prescritta autorizzazione o SCIA

NORMA VIOLATA:

art.666 del codice penale, depenalizzato dal D. Lgs. 507/99 art 49, in relazione all’art.68 del RD 18 giugno 1931, n.773, TULPS

TEMPI DELLA NOTIFICAZIONE:

90 giorni dalla data di accertamento della violazione (360 giorni per i residenti all’estero) – previsto dall’art. 14 della l.n. 689/81

SANZIONE PECUNIARIA:

da € 258,00 a € 1.549,00in caso di autorizzazione negata o revocata la sanzione va da € 413 a € 2178,00

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA:

non ammesso

SANZIONE ACCESSORIA:

cessazione dell’attività abusiva (qualora l’attività sia volta in locale per il quale è rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione della violazione è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni) – prevista da art. 666, comma 3, del codice penale aggiunto dall’art. 49 del d.lgs 30 dicembre 1999, n. 507

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI:

Comune

AUTORITÀ COMPETENTE (art.17 n.689/81):

Sindaco

ATTI DA REDIGERE:

verbale di ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora

verbale di accertata violazione amministrativa (pagamento non consentito)

nota informativa al Sindaco e trasmissione del verbale (dirigente)

ordinanza di cessazione dell’attività.

  • ILLECITO:

Mancata ottemperanza  ad una prescrizione inserita nella autorizzazione rilasciata dal sindaco

NORMA VIOLATA:

art.9 del RD 18 giugno 1931, n.773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

SANZIONE PENALE:

arresto fino a tre mesi o ammenda fino a €. 206,00 – prevista da art.17, comma 1, RD 18 giugno 1931, n.773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

 

OBLAZIONE:

ammessa ai sensi dell’art.162-bis del codice penale

SANZIONE ACCESSORIA:

eventuale revoca o sospensione dell’autorizzazione – prevista da art.10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

AUTORITÀ’ COMPETENTE:

tribunale ordinario

ATTI DA REDIGERE:

verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose

verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni

comunicazione di reato

nota informativa al sindaco

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