Se il trattenimento è causa di molestia, non è lecito chiudere anche l’attività di ristorazione.

0
11

Se il trattenimento è causa di molestia, non è lecito chiudere anche l’attività di ristorazione.

Il Comune di Palermo, in base a regolamenti ed ordinanze locali poste a disciplina della “movida”, ha disposto, con un provvedimento di natura interdittiva e contenuto latamente sanzionatorio, la cessazione di un’attività d’intrattenimento, ritenuta molesta, e della connessa attività di ristorazione.

La questione finisce innanzi al TAR Sicilia, sezione Palermo che  con sua decisione (T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent.,24-04-2018, n. 944) accoglie parzialmente il ricorso rilevando l’illegittimità del provvedimento, in quanto esso “estende la misura della sanzione accessoria della chiusura del locale oggetto di causa, oltre che all’attività di intrattenimento – in relazione alla quale è stato rilevato l’illecito sanzionato – anche all’attività di ristorazione, ordinariamente condotta nei locali dell’immobile posti a piano terra. Tale censura è fondata in quanto ritiene il collegio che la funzione sostanzialmente preventiva che assume la sanzione accessoria della chiusura di un locale si connette logicamente allo svolgimento dell’attività che ha dato luogo al comportamento illecito, mentre sarebbe snaturata la sua intrinseca natura – per divenire una sanzione afflittiva tout court – ove estesa a qualunque tipo di utilizzo dei locali, seppur non attinente allo svolgimento dell’attività che ha dato luogo al comportamento illecito”.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui