Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani . proroga ordinanza ministeriale

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Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013 e successive modificazioni, è prorogato, da  ultimo,  con
l'ordinanza 18 luglio 2019 e' prorogato di dodici  mesi   con ordinanza ORDINANZA 10 agosto 2020 a  decorrere dalla data del 31 agosto 2020.   

principali obblighi:

  1. Il proprietario  o chi ne assume la detenzione di un cane e’ sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso.
  2. utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non  superiore  a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree  urbane  e  nei
    luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per  cani  individuate dai comuni;
    b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da  applicare al cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o  animali  o
    su richiesta delle autorita' competenti;
    c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;     
    d)  acquisire  un   cane   assumendo   informazioni   sulle   suecaratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore; 
     e) assicurare che il cane abbia un  comportamento  adeguato  alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali  rispetto  al
    contesto in cui vive. 
    
    E' fatto obbligo a chiunque conduca il  cane  in  ambito  urbano raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei  alla  raccolta
    delle stesse.
    è vietato possedere o detenere cani inseriti nel registro ai delinquenti abituali per tendenza,  a chi è sottoposto a misure di prevenzione 
    personale, o a chi ha riportato determinate condanne  (anche non definitive).
    
    Le violazioni delle disposizioni della presente  ordinanza  sono sanzionate dalle competenti  autorita'  secondo  le  disposizioni  in vigore. 
    vedi ordinanza 2013 completa


  

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