Un decennio di Cassazione sugli ausiliari del traffico e sulle loro competenze.

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Come è noto, L’articolo 49, comma 5 ter, al lettera d), della L. 120/2020, introduce un nuovo articolo nel Titolo I del Codice della strada; si tratta dell’articolo 12 bis, rubricato alla voce: “Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata”.

La dottrina commenterà la novella. A noi qui il compito di verificare, in epoca recente, la giurisprudenza come si era assestata.

Anno 2019

Cass. civ. Sez. II, 06-02-2019, n. 3494

In tema di accertamento delle violazioni delle norme del codice della strada, i dipendenti di aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, aventi funzioni ispettive, ai quali, ai sensi dell’art. 17, comma 133, della L. n. 127 del 1997, siano state conferite le funzioni di cui al comma 132 del citato articolo, possono accertare le violazioni in materia di circolazione e sosta limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico, ex art. 6, comma 4, lett. c), del d.lgs. n. 285 del 1992, con esclusione, quindi, dell’esercizio di tali funzioni relativamente ad ogni altra area del territorio cittadino.

Anno 2018

Cass. civ. Sez. II Ord., 31-07-2018, n. 20222

La rilevazione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblici può avvenire mediante l’uso degli apparecchi di video-ripresa già autorizzati per il controllo dei varchi di accesso alle zone ZTL e ai centri storici, senza necessità di ulteriore autorizzazione e pure se tali corsie non sono collocate materialmente in corrispondenza od all’interno dei detti varchi. In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato le decisioni dei giudici di merito di rigetto dell’opposizione proposta dal conducente di una vettura avverso l’ordinanza ingiunzione emessa per avere circolato in una corsia riservata ai mezzi pubblici ubicata fuori dal centro storico, come accertato mediante dispositivo Sirio Ves 1.0, cd. “porta telematica”.

Anno 2016

Cass. civ. Sez. II Sent., 16-02-2016, n. 2956

In materia di infrazioni al codice della strada, le attribuzioni del personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico comprendono, ex art. 17, comma 3, della l. n. 127 del 1997, come integrato ed interpretato autenticamente dall’art. 68, della l. n. 488 del 1999, le funzioni di prevenzione, contestazione immediata nonché redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle infrazioni relative alla circolazione e sosta sulle corsie preferenziali.

Anno 2015

Cass. civ. Sez. VI – 2, 24-09-2015, n. 18982

In tema di violazioni al C.d.S. consistenti in infrazioni al divieto di sosta nel territorio del comune, qualora le funzioni di prevenzione ed accertamento siano attribuite ad ausiliari del traffico dipendenti comunali, non si applica il limite, previsto per i dipendenti delle società concessionarie, della soggezione delle relative aree a concessione di parcheggio, pur sussistendo la necessità, funzionale all’esigenza che gli ausiliari del traffico posseggano specifici requisiti fissati dalla legge, della nominativa individuazione dell’accertatore con specifico provvedimento di investitura, come tale soggetto a verifica sia in sede di accesso agli atti sia in sede di giudizio.

Anno 2014

Cass. civ. Sez. VI Ord., 28-10-2014, n. 22867

In tema di infrazioni al Codice della Strada, nel caso in cui nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento, l’autorità amministrativa convenuta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell’opponente, non offra la prova della legittimità della nomina degli ausiliari del traffico (e, quindi, della loro assegnazione alla legale esplicazione dell’attività di accertamento di competenza), la domanda di annullamento del verbale deve essere accolta secondo i principi generali sulla ripartizione dell’onere probatorio in siffatto tipo di processo.

Cass. civ. Sez. VI – 2 Sent., 08-10-2014, n. 21268.

In tema di violazioni al codice della strada consistenti in infrazioni al divieto di sosta nel territorio del comune, qualora le funzioni di prevenzione ed accertamento siano attribuite ad ausiliari del traffico dipendenti comunali, non si applica il limite, previsto per i dipendenti delle società concessionarie, della soggezione delle relative aree a concessione di parcheggio, pur sussistendo la necessità, funzionale all’esigenza che gli ausiliari del traffico posseggano specifici requisiti fissati dalla legge, della nominativa individuazione dell’accertatore con specifico provvedimento di investitura, come tale soggetto a verifica sia in sede di accesso agli atti sia in sede di giudizio

 

Anno 2009

Cass. civ. Sez. II Sent., 27-10-2009, n. 22676

I dipendenti della società concessionaria delle zone di parcheggio che svolgono funzioni di ausiliari del traffico hanno il potere di elevare contravvenzioni per violazioni concernenti la sosta degli autoveicoli nonché di redigere e sottoscrivere i verbali di accertamento con l’efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c., esclusivamente entro i confini delle aree oggetto della concessione di parcheggio.

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 09-03-2009, n. 5621

In tema di circolazione stradale la competenza dei dipendenti del concessionario dei parcheggi (c.d. ausiliari del traffico) è limitata all’accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli commesse nelle aree comunali oggetto di concessione, contrassegnate con la segnaletica orizzontale blu e specificamente destinate al parcheggio, previo pagamento di ticket; tale competenza può estendersi anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe, ma solo a condizione che i veicoli parcheggiati precludano la funzionalità del parcheggio stesso. (Gli ausiliari del traffico, dipendenti delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, sono legittimati ad accertare e contestare solamente le violazioni in materia di sosta, ed esclusivamente nei punti in cui dette aree siano contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale, nonché in quelle poste a loro servizio solo se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio)

Cass. civ. Sez. II Sent., 13-01-2009, n. 551

Gli ausiliari del traffico sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, quando tali violazioni concernano disposizioni in materia strettamente connessa all’attività svolta dall’impresa – in particolare di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico delle persone, secondo quanto previsto rispettivamente dai commi 132 e 133 dell’art. 17 legge n. 127 del 1997 – dalle quale dipendono, ove l’ordinato e corretto esercizio di tale attività impediscano o, in qualsiasi modo, ostacolino o limitino. Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse, l’accertamento può essere compiuto esclusivamente dagli agenti di cui all’art. 12 del codice della strada.

Anno 2008

Cass. civ. Sez. II Sent., 23-07-2008, n. 20291

In tema di codice della strada, i verbali di accertamento redatti dagli ausiliari del traffico dipendenti delle società concessionarie dei parcheggi a pagamento, ai quali siano state conferite funzioni pubbliche dai comuni a norma dell’articolo 17, centotrentaduesimo comma, della legge 15 maggio 1997 n. 127, hanno l’efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 cod. civ., relativamente agli elementi di tempo, di luogo e di fatto direttamente rilevati, che consistono, con riferimento alle infrazioni delle norme disciplinanti la collocazione dei veicoli nelle zone predisposte per la sosta (articolo 157, commi quinto e sesto, cod. strada), nell’indicazione del giorno ed ora dell’infrazione, della via con le zone di sosta delimitate da segnaletica regolamentare e della circostanza di fatto che il veicolo sostava irregolarmente o fuori da quelle.

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