Un minimo di confutazione, delle osservazioni presentate ex art. 10 bis della l. n. 241/1990, va fornita.

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Un minimo di confutazione, delle osservazioni presentate ex art. 10 bis della l. n. 241/1990, va fornita.

E certo non si può essere sconfitti dalla pigrizia; nell’ambito del procedimento amministrativo, la confutazione delle osservazioni presentate dal privato in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi addotti dall’Amministrazione, ex art. 10 bis della l. n. 241/1990, può anche non essere analitica ma quanto meno deve essere sufficiente a chiarire le ragioni sia del mancato ri-adeguamento dell’azione amministrativa che del mancato accoglimento delle deduzioni difensive poste dal privato. Insomma, si devono offrire riferimenti per rendere chiaro che l’operato del soggetto pubblico è improntato a logicità, imparzialità, ragionevolezza e non arbitrarietà. (TAR Campania, Napoli, Sezione III, Sentenza 2 dicembre 2021 n. 7728)

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