Uso a “bischero sciolto” delle ordinanze contingibili e soccombenza con ricarico di spese.

0
4

Il potere di ordinanza Sindacale di cui all’art. 54 D.Lgs. n. 267/2000 può essere legittimamente esercitato, quale immanente prerogativa sindacale di provvedere in via d’urgenza e contingibile alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, nonché quando la violazione delle norme che tutelano i beni previsti dal d.m. del 5 agosto 2008 (situazioni di degrado o isolamento, tutela del patrimonio pubblico e della sua fruibilità, incuria ed occupazione abusiva di immobili, intralcio alla viabilità o alterazione del decoro urbano) non assuma rilevanza solo in sé stessa (poiché in tal caso soccorrono gli strumenti ordinari), ma qualora possa costituire la premessa per l’insorgere di fenomeni di criminalità suscettibili di minare la sicurezza pubblica, dato che, in tal caso, vengono in rilievo interessi che vanno oltre le normali competenze di polizia amministrativa locale.

Soltanto nelle illustrate ipotesi il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, assume il ruolo di garante della sicurezza pubblica e può provvedere, sotto il controllo prefettizio ed in conformità delle direttive del Ministero dell’Interno, alle misure necessarie a prevenire o eliminare i gravi pericoli che la possano minacciare.

Questa sentenza, emanata dal T.A.R. Piemonte (Sez. II, 23/01/2015, n. 147) mi sembra lucida nella sua sintesi: “rilievo di interessi che vanno oltre la polizia amministrativa e raccordo alla tipicità e determinatezza del potere.

Un buon ripasso estivo, per non fare il solito errore di ordinanze destinate a cadere ogni qualvolta siano impugnate.

Nel caso di specie, il sindaco di questo comune piemontese aveva firmato  una ordinanza finalizzata a rimuovere un rimorchio (su cui era posizionato, guarda caso, un pannello pubblicitario). Il ricorrente (furbissimo ed abilissimo) nel ricorso ebbe a sostenere che … “aveva provvisoriamente parcheggiato, in uno spazio comunale al lato della via, separato dalla vicina ferrovia da un’altra strada e da una recinzione di cemento, il rimorchio, rimasto bloccato nel fango, per il tempo strettamente necessario a reperire una motrice più potente in grado di trascinarlo via dal pantano in cui era finito”. Di fronte ad una simile deduzione è parso immediato al TAR  che il caso non presentasse i requisiti di pericolo per l’incolumità pubblica o per la sicurezza urbana prescritti dalla legge per l’emissione di un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente.

Per quanto possa cogliere io dalla sentenza, ritengo che il Comune in esame abbia scelto il mezzo sbagliato per perseguire un fine giusto (contrastare il divieto di pubblicità abusiva lungo le strade). Ciò ha comportato che, al danno, si unisse la beffa: 1.500 euro di condanna alle Spese.

 

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui