Uso illecito delle registrazioni audio-video di un colloquio intercorso presso un Comando di Polizia Locale.

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Uso illecito delle registrazioni audio-video di un colloquio intercorso presso un Comando di Polizia Locale.

Il dipendente di un Comune della provincia di Brescia, all’epoca Vice Commissario di Polizia Locale, si era recato presso gli uffici del Comando di Polizia Locale di un altro Comune e lì aveva avuto un colloquio con un agente su questioni lavorative e condizioni di lavoro. Tale conversazione era stata registrata. La Comandante della polizia locale del Comune presso cui lavorava il dipendente aveva chiesto ed ottenuto dall’altro Comune le registrazioni audio-video di tale colloquio, riprese dalla telecamera posta all’interno del Comando, facendo riferimento ad una non meglio precisata indagine di polizia giudiziaria. Le registrazioni erano state usate per infliggere una sanzione al Vice Commissario che si era poi dimesso. In seguito, il dipendente era deceduto ma il Garante, considerata la gravità dell’accaduto, ha proseguito l’istruttoria d’ufficio.

Il Garante ha quindi ritenuto illeciti la trasmissione e l’uso delle registrazioni utilizzate per infliggere la sanzione disciplinare, perché privi di una idonea base giuridica. In particolare, l’Autorità ha rilevato la sproporzione dell’acquisizione dell’audio tramite dispositivi di videosorveglianza, con il rischio di “carpire” informazioni sulle opinioni, relazioni o vicende private dei lavoratori o su fatti comunque non rilevanti nell’ambito del rapporto di lavoro. Diverse le violazioni contestate, tra cui il mancato rispetto della disciplina di settore in materia di controlli a distanza dei lavoratori, la raccolta di dati non attinenti all’attività lavorativa, la mancanza di trasparenza nei confronti degli interessati, l’illecita comunicazione dei dati personali del reclamante da un Comune all’altro, la mancata valutazione di impatto in relazione al sistema di videosorveglianza, la violazione del principio di limitazione della conservazione dei dati. Entrambi i Comuni sono stati sanzionati tenendo conto della gravità degli illeciti, ma anche delle loro modeste dimensioni.

Il Comune che ha raccolto i dati mediante il sistema di videosorveglianza e poi ha trasmesso la registrazione audio video è stato sanzionato per 50.000 euro e a quello che l’ha richiesta e l’ha utilizzata per fini disciplinari è stata applicata una multa di 20.000 euro.

Occorre leggere con attenzione i provvedimenti sanzionatori del Garante, per capire come sia fragile lo schermo della competenza di Polizia Giudiziaria per la Polizia Locale.

Il Garante traccia alcune deduzioni:

  • le operazioni di polizia giudiziaria da parte della Polizia locale, d’iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza. Diversamente, fuori da tale ipotesi, l’attività di polizia giudiziaria della Polizia locale è consentita esclusivamente “alla dipendenza e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria” (art. 56 c.p.p.), limitatamente agli “atti ad essa specificamente delegati a norma dell’articolo 370, esegue[ndo] le direttive del pubblico ministero”, essendo invece preclusa ogni attività di iniziativa propria.
  • Nel caso di specie, il Comando Intercomunale, istituito presso il Comune di Lonato del Garda, ha, invece, acquisito la registrazione audio-video in questione, quale presunta fonte di prova, pur non sussistendo il presupposto della necessità dovuta dalla flagranza dell’illecito commesso durante il servizio. Ciò peraltro è avvenuto al di fuori dal territorio comunale (e al limite provinciale) di propria competenza. Né emerge dalla documentazione in atti che l’acquisizione della registrazione in questione fosse stata disposta dall’autorità giudiziaria e che il predetto Comando avesse agito su delega della stessa, con la conseguenza che, contrariamente a quanto prospettato dal Comune, non possono essere ritenute applicabili al caso di specie le disposizioni del d.lgs. 51/2018.
  • L’acquisizione da parte del Comune, presso il quale è istituto il predetto Comado Intercomunale di Polizia locale, dei dati personali del reclamante contenuti nella registrazione audio-video (effettuata dalla telecamera installata presso il Comando della Polizia Locale del Comune di Castel Goffredo), è avvenuta in maniera non conforme al principio di “liceità, correttezza e trasparenza” e in assenza di base giuridica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 del Regolamento.

Singolare, infine, la circostanza che il Comando Polizia Locale “cedente”, sia stato sanzionato in maniera più intensa del Comando “richiedente”. Ciò in quanto: avrebbe dovuto sapere che il trasferimento delle immagini era cosa illecita; non avrebbe dovuto conservare le immagini per un tempo tanto lungo.

In conclusione è interessante anche ipotizzare quale sarà la sorte dei funzionari che materialmente hanno cagionato l’ingiunzione delle sanzioni ai rispettivi comuni. Ci sarà procedimento disciplinare? Il pagamento delle sanzioni genera danno erariale?

GarantePrivacy. sanzione comando intercomunale

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