Perchè possa ritenersi integrata la scriminante prevista dall’art. 53 cod. pen., il ricorso all’uso delle armi deve costituire l'”extrema ratio” nella scelta dei mezzi necessari per l’adempimento del dovere, essendo esso ammissibile solo quando non sono praticabili altre modalità d’intervento nè sono superati i limiti di gradualità dettati dalle esigenze del caso concreto ed è inoltre rispettato il principio di proporzione, inteso come necessario bilanciamento tra interessi contrapposti in relazione alla specifica situazione.
Nella fattispecie trattata dalla Corte (Cass. pen. Sez. V, 16/06/2014, n. 41038), è stato ritenuto non adeguatamente verificato il rispetto del principio di proporzione; pertanto la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ravvisato la sussistenza della scriminante dell’uso legittimo delle armi per due poliziotti i quali, nel corso di un inseguimento di alcuni individui su un motociclo, approfittando di un momento di quiete del traffico, avevano esploso verso l’alto un colpo di fucile a pompa il cui proiettile, per cause accidentali, aveva attinto gli inseguiti omettendo, tuttavia di accertare se, anche alla luce della condotta tenuta da questi ultimi, gli agenti operanti potessero utilmente ricorrere ad altre forme di intervento.