Valore probatorio del Cid

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giudici della terza sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25770 del 14 ottobre 2019 tornano ad occuparsi di quale valenza probatoria abbiano le dichiarazioni dei soggetti coinvolti nel sinistro stradale nell’ambito di un giudizio civile ove sia chiama in causa la compagnia di assicurazioni. LA VICENDA Un automobilista conviene in giudizio davanti al Giudice di Pace di Misilmeri, la società Sicilmanufatti e Assitalia S.p.A. al fine di sentir pronunciare la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale patito dal suo veicolo mentre era in sosta. Nella fattispecie era stato investito dall’autocarro di proprietà di Sicilmanufatti, che, nel tentativo di svoltare, per un errato calcolo degli spazi danneggiava la vettura in sosta. Il ricorrente cedeva il credito ad una società di multiservice che inviava lettera di messa in mora, alle compagnie di assicurazione che non sortiva riscontro nonostante la produzione del Cid, il rapporto di intervento dei Carabinieri, la fattura di riparazione del veicolo danneggiato. All’esito di una consulenza tecnica d’ufficio il Giudice di Pace non accoglieva l’istanza. Avverso la decisione veniva proposto ricorso davanti al Tribunale di Termini Imerese che ne accoglieva alcuni motivi rappresentando una diversa ricostruzione del percorso logico-motivazionale della decisione. Il Giudice riteneva che il modulo Cid, pur essendo sottoscritto da entrambi i conducenti fosse, nel caso di specie, privo di rilevanza probatoria, essendo superata la presunzione semplice da essa posta, in quanto il Giudice negava l’efficacia presuntiva del modulo Cid. in quanto la maggior parte dei danni riportati dal veicolo danneggiato non sarebbe riconducibile al generico impatto descritto dagli attori che non avevano insistito per l’ammissione delle prove testimoniali, di guisa che non potendo attribuirsi valore confessorio al Cid la domanda rimaneva sfornita di prova sì da dover essere rigettata. Avverso la sentenza l’automobilista propone ricorso per cassazione, lamentando tra l’altro l’erronea valutazione delle risultanze probatorie portate all’attenzione del giudice ed in particolare la denuncia di sinistro . LADECISIONE Gli Ermellini accolgono la motivazione afferente l’erronea valutazione della denuncia del sinistro rinviando al Tribunale di Termini Imerese, in persona di altro magistrato, per nuovo esame. La Corte infatti ritiene per quanto il valore confessorio di quanto dichiarato nel Cid debba essere valutato sempre alla stregua della ricostruzione dei fatti quale effettuata dal Giudice del merito con l’ausilio di tutti gli strumenti di prova a sua disposizione e sebbene la stessa dichiarazione debba intendersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio, nel caso in esame sono del tutto mancati gli elementi contrari a sostegno di una diversa ricostruzione dei fatti. In mancanza di una prova contraria, di cui la compagnia ricorrente era onerata, il Giudice non avrebbe potuto disattendere il contenuto del Cid quanto meno al fine di rilevare che il danno era eziologicamente derivato dal sinistro e con le modalità indicate dal verbale sottoscritto da entrambe le parti. Nel caso di specie, peraltro, le dichiarazioni rese nel verbale di constatazione amichevole del sinistro coincidevano in larga misura con quanto accertato dal CTU sicché deve ritenersi applicabile, a contrario, la giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo la quale ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo Cid deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio. E’ evidente che, in presenza di altri riscontri probatori conformi rispetto alle dichiarazioni trasfuse nel Cid, ed acclarate dalla CTU, non vi erano elementi per disattendere quanto contenuto nel modulo stesso, di guisa che la sentenza andrà, in parte qua, cassata con rinvio per nuovo esame.

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