Vendita di Liquidazione anche a seguito di accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea dell’esercizio commerciale.

0
91

L’articolo 12 della legge 214 del 30/12/2023 oltre a prevedere semplificazioni per la procedura di comunicazione al SUAP (  per le vendite di liquidazione  introducendo il comma 9 bis all’articolo 15 del D.Lgs. 114/1998) ha previsto che esse possono effettuarsi anche in caso di giacenza di scorte di magazzino ovvero  accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea.

la norma modifica l’articolo 15 D.Lgs. 31/03/1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio” che dopo la riforma del titolo V della costituzione  è appannaggio delle regioni, pur facendo passare la modifica con una legge rubricata “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” che resta di competenza dello Stato, è da rilevare che le leggi regionali prevedono la regolamentazione in materia  commerciale delle vendite straordinarie e quindi  anche le vendite di liquidazione. in particolare si segnala la legge n. 7/2020 della Regione Campania all’articolo 42 che  prevede:

Art. 42 comma 1 Vendite di liquidazione T.U sul commercio Regione Campania n. 7/2020  .

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell’attività commerciale, cessione dell’azienda o dell’unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione, trasferimento in altro locale dell’azienda o dell’unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione, trasformazione o rinnovo dei locali, per un periodo non eccedente le sei settimane, elevato a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell’azienda, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.

Restano Le perplessità sull’applicazione della norma, la dove come in Regione Campania le norme regionali regolamento la materia.

si riporta qui di seguito  il comma 2 dell’articolo 15  D.lgs.114/1998 cosi come modificato dall’arti 12 della Legge 214/2023:

Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell’attività commerciale, cessione dell’azienda, trasferimento dell’azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali, «nonché accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e possono essere effettuate in qualunque momento dell’anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui