“Vendite di fine stagione – Saldi estivi in Campania 2024 Normativa e sanzioni”

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I saldi estivi in Campania potranno essere effettuati nel periodo dal

6 luglio 2024 e fino al 4 settembre 2024

per la durata di 60 giorni, come stabilito nella riunione convocata dall’Ass. Regionale alle Attività produttive con le Associazioni di categoria, tenutasi il 6/06/2024.

La Giunta Regionale, preso atto delle decisioni assunte in tale incontro, approverà la relativa deliberazione fissando le date di inizio e fine periodo saldi com concordate.

Ricordiamo che la Regione Campania, con Legge Regionale n. 7 del 21 aprile 2020, “Testo unico sul commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11”, (pubblicata sul BURC n. 91 del 27.4.2020), all’articolo 43 ha stabilito che:

“1- Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo.

  2- L’attività di vendita di fine stagione deve essere resa nota alla clientela tramite gli opportuni mezzi di informazione e senza necessità di alcuna comunicazione al comune sede dell’esercizio commerciale.

  3- Le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive e la loro durata fino a un massimo di sessanta giorni sono definite con decreto del dirigente della struttura amministrativa competente nel rispetto degli indirizzi unitari assunti in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome”.

Evidenziamo, inoltre, che la medesima Legge Regionale, all’art. 44, comma 1, ha disposto che le vendite promozionali di tutti i prodotti che saranno posti in vendita durante il periodo dei “saldi”, non potranno essere effettuate nei 30 giorni precedenti dette vendite di fine stagione; pertanto dal 6 giugno sono vietate le vendite promozionali.

 Tanto premesso riteniamo, altresì, opportuno sottolineare le principali prescrizioni generali per lo svolgimento di dette vendite straordinarie, alla luce anche del D. Lgs. n. 26 del 7 marzo 23 che stabilisce precisi doveri per evitare di trarre in inganno i consumatori:

  • durante le vendite di fine stagione, le merci devono essere esposte al pubblico con l’indicazione del prezzo praticato 30 giorni prima della vendita straordinaria, nonchè la percentuale dello sconto effettuato;
  • tali vendite devono essere rese note al pubblico a mezzo cartelli riportanti le esatte diciture e modalità;
  • nel corso dei “saldi” possono essere messe in vendita solo le merci presenti nel locale di vendita ed eventuale deposito, con espresso divieto di ulteriore rifornimento di merci all’uopo acquistate.

Sanzioni

  Da ultimo, segnaliamo che la stessa legge regionale 7/2020, all’art. 145, comma 6, punisce le eventuali violazioni con sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000, con p.m.r. di € 1.000- 

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