“Vendite di fine stagione – Saldi invernali in Campania 2022. Prescrizioni e sanzioni”

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I saldi invernali in Campania potranno essere effettuati nel periodo dal

 5 gennaio 2022 e fino al 1 marzo 2022

per la durata di 60 giorni, come stabilito con Delibera della Giunta Regionale n. 550 del 30/11/2021, pubblicato sul BURC n. 62 del 28/06/2021.

         Tale decisione è stata assunta dalla Commissione Sviluppo Economico della Regione Campania nella riunione del 2 novembre 2021 e previo confronto tra le associazioni di categoria del commercio più rappresentative in Campania, indetto sempre dalla Regione in data 23.11.2021  che ha confermato la data del 05 gennaio 2022 per l’inizio dei saldi invernali e fino al 01.3.2022.

            Ricordiamo, altresì, che La Regione Campania, con Legge Regionale n. 7 del 21 aprile 2020, “Testo unico sul commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11”, (pubblicata sul BURC n. 91 del 27.4.2020), all’articolo 43, come modificato dall’art. 2 della L.R. 4 marzo 2021, n. 2, ha stabilito che:

“1- Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo.  

  2- L’attività di vendita di fine stagione deve essere resa nota alla clientela tramite gli opportuni mezzi di informazione e senza necessità di alcuna comunicazione al comune sede dell’esercizio commerciale.

  3- Le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive e la loro durata fino a un massimo di sessanta giorni sono definite con decreto del dirigente della struttura amministrativa competente nel rispetto degli indirizzi unitari assunti in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome”.

 Tanto premesso, riteniamo opportuno evidenziare le principali prescrizioni generali per lo svolgimento di dette vendite straordinarie:

  • durante le vendite di fine stagione, le merci devono essere esposte al pubblico con l’indicazione del prezzo imposto prima della vendita straordinaria, del nuovo prezzo praticato e dello sconto o ribasso effettuato, espresso in percentuale;
  • tali vendite devono essere rese note al pubblico a mezzo cartelli riportanti le esatte diciture e modalità;
  • nel corso dei “saldi” possono essere messe in vendita solo le merci presenti nel locale di vendita ed eventuale deposito, con espresso divieto di ulteriore rifornimento di merci all’uopo acquistate.

Sanzioni

  Segnaliamo, infine, che la citata legge regionale 7/2020, all’art. 145, comma 6, punisce le relative violazioni con sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a   € 3.000,00 con p.m.r. di € 1.000- 

                                                                  C. te a. r. Dr.  Michele Pezzullo

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