“Vendite di fine stagione – Saldi invernali in Campania 2023 Prescrizioni e sanzioni”

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I saldi invernalii in Campania potranno essere effettuati nel periodo dal

 5 gennaio al 5 marzo 2023

per la durata di 60 giorni, come stabilito con Delibera della Giunta Regionale n. 634 del 29/11/2022, pubblicato sul BURC n. 103 del 05/12/2022.

La Regione Campania, con Legge Regionale n. 7 del 21 aprile 2020, “Testo unico sul commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11”, (pubblicata sul BURC n. 91 del 27.4.2020), all’articolo 43 ha stabilito che:

“1- Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo.

  2- L’attività di vendita di fine stagione deve essere resa nota alla clientela tramite gli opportuni mezzi di informazione e senza necessità di alcuna comunicazione al comune sede dell’esercizio commerciale.

  3- Le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive e la loro durata fino a un massimo di sessanta giorni sono definite con decreto del dirigente della struttura amministrativa competente nel rispetto degli indirizzi unitari assunti in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome”.

Ricordiamo, inoltre, che la medesima Legge Regionale, all’art. 44 ha disposto che nei 30 giorni precedenti le vendite di fine stagione non possono essere effettuate vendite promozionali per tutti i prodotti che saranno messi in vendita durante il periodo dei “saldi”.

Pertanto, le vendite promozionali non potranno essere effettuate dal 6 dicembre fino alla fine del periodo dei saldi.

 Tanto premesso riteniamo, inoltre, opportuno evidenziare le principali prescrizioni generali per lo svolgimento di dette vendite straordinarie: 

  • durante le vendite di fine stagione, le merci devono essere esposte al pubblico con l’indicazione del prezzo imposto prima della vendita straordinaria, del nuovo prezzo praticato e dello sconto o ribasso effettuato, espresso in percentuale;
  • tali vendite devono essere rese note al pubblico a mezzo cartelli riportanti le esatte diciture e modalità;
  • nel corso dei “saldi” possono essere messe in vendita solo le merci presenti nel locale di vendita ed eventuale deposito, con espresso divieto di ulteriore rifornimento di merci all’uopo acquistate.

Sanzioni

  Da ultimo, segnaliamo che la citata legge regionale 7/2020, all’art. 145, comma 6, punisce le eventuali violazioni con sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000, con p.m.r. di € 1.000- 

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