Violazioni al codice della strada commesse da soggetti con meno di 14 anni

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E’ legittimo inviare verbale ai tutori di un minore di anni 14 quando commette una violazione al codice della strada?

Se si analizza l’articolo 2 della 689/1981 stricto iure sembrerebbe che la cosa sia possibile ma sempre lo stesso articolo recita che non si può sanzionare non solo chi ha meno di 18 anni ma anche chi non aveva, in base ai criteri del codice penale, la capacità di intendere e volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato

Come si può ben capire quando si fa riferimento ai criteri del Codice Penale, si parla degli articoli inseriti nel Libro Primo, Titolo IV, Capo I (Della imputabilità) ossia degli articoli che vanno dall’ 85 al 98. Mentre all’interno di questa elencazione di “Non imputabilità” quasi tutti possono essere relativi sicuramente ed è stato già dichiarato anche dalla Suprema Corte si parla di non imputabilità assoluta quando ci si riferisce al minore di 14 anni. Bisogna, però, ricordare che l’art. 2 della 689/1981 recita: Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni. Si parla di coloro che non hanno compiuto 18 anni, includendo anche quelli sotto i 14 anni. Ergo se si tratta di minore, l’organo di polizia procedente non lo deve porre in condizione di pagare, in quanto è giusto che la persona che ha la responsabilità, sappia del procedimento anche se può capitare che il minore paghi archiviando il procedimento. Allora al minore va redatto e consegnato un preavviso, invitandolo a consegnarlo a chi ne fa le veci, entro 48 ore. Nel preavviso consegnato non va indicata la sanzione. Se la persona che ha la responsabilità non si presenta, per la notifica, il verbale andrà allo stesso notificato, con le spese di notifica, in quanto l’art. 201 prevede la notifica e non la contestazione immediata se manca uno dei soggetti ex art. 196 o trasgressore. Resta fermo che nell’immediatezza, va cercato di reperire il responsabile genitoriale, anche telefonicamente. Ergo è assolutamente possibile, anzi obbligatorio contestare una violazione posta in essere da un minorenne (da 17 in giù). Il ragionamento errato che molti fanno in radice è che la violazione sia stata commessa dal minore. No, il trasgressore è chi esercita la sorveglianza sul minore. Il quale risponde in proprio come autore dell’infrazione. Il comma due dell’articolo 2 legge 689/81 non afferisce l’età ma tutte quelle cause di incapacità come ubriachezza, vizio di mente, intossicati cronici. Non bisogna confondere l’imputabilità penale con quella per violazioni amministrative. Il requisito dell’età ai fini dell’imputabilità è preso in considerazione dal primo comma dell’art. 2, che amplia rispetto al codice penale la non imputabilità del minore. Bisogna ricordare che la legge 689/81 nasce come analoga nelle procedure al Codice Penale, ad esempio l’articolo 1 recita che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione” che è presa pari pari dal Codice Penale art. 1: Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite. Cambiando solo il termine reato con sanzioni amministrative. Inoltre non risulta che quando si parla di incapacità si faccia riferimento ai soli casi in cui l’incapacità sia indotta dal soggetto ma si riferisce a tutti i casi previsti dal Codice Penale compreso quindi l’esclusione per i minori di 14 anni. Ovviamente il ragionamento è deduttivo e purtroppo non supportato da circolari ma solo da qualche sentenza al riguardo. ( Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 21-11-2013, n. 26171).

Ultima precisazione. Art. 2 Capacità di intendere e di volere

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base al criterio indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

Il comma, si riferisce a due condizioni, separate da un “O” e non da un “E”. Significa che il precetto, si ritiene soddisfatto se, uno delle due condizioni viene adempiuta. Poiché nel primo comma il legislatore si riferisce a “non aveva compiuto i diciotto anni”, significa che si riferisce a tutti coloro che hanno una età anagrafica inferiore a 18 anni, senza distinzioni. Il limite di 14 anni, viene fatto dall’art. 97 del codice penale, ma non nell’amministrativo, dove non viene ripreso.

 

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