Qualche anno fa, in Milano, una persona ricorreva al prefetto per chiedere l’annullamento di un verbale con cui si accertava una violazione delle norme del codice della strada a suo carico; oltre a negare di aver commesso il fatto, detta persona, eccepiva l’inesistenza o nullità del verbale di accertamento della violazione, lamentando di non averne ricevuto la notifica e sostenendo di averne rinvenuto accidentalmente una copia sul marciapiede adiacente alla sua abitazione.
Il Prefetto rigettava il ricorso e, aditi gli organi giudiziari, anche il giudice di pace, in prima battuta ed il tribunale in appello, rigettavano l’opposizione. In particolare il giudice di appello riteneva che “le nullità quali quella dedotta dall’appellante non assumono rilievo quando, come nel caso di specie, la parte interessata abbia comunque potuto esplicare il proprio diritto di difesa avverso l’atto ricevuto, proponendo tempestiva opposizione all’atto di accertamento e, successivamente, all’ordinanza-ingiunzione”.
Ricorreva in Cassazione avverso detta sentenza la predetta persona e, anche avverso questo ultimo ricorso la sezione seconda della Suprema Corte, con sentenza 22901 del 1° novembre 2015, riteneva di dover dare definitivamente torto alla ricorrente.
L’avvenuto esercizio delle facoltà difensive avverso il verbale, e segnatamente la proposizione del ricorso al prefetto, ai sensi dell’art. 203 del codice della strada, ha sanato ogni ipotetica nullità della notificazione relativa al verbale. Con questa premessa, la Sezione ha rammentato che: “in materia di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, la proposizione di tempestiva e rituale opposizione ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sana la nullità della notificazione del processo verbale di accertamento, giacché l’art. 18 quarto comma, della predetta legge dispone che la notificazione è eseguita nelle forme dell’art. 14, che, richiamando le modalità previste dal codice di rito, rende applicabile l’art. 156 cod. proc. civ. sull’irrilevanza della nullità nel caso di raggiungimento dello scopo”(Cass. n. 20975 del 2014; Cass. n. 11548 del 2007; Cass. n. 4028 del 2007).
Il fatto che il documento avverso il quale la ricorrente ha proposto opposizione al Prefetto non contenesse le indicazioni relative ai rimedi esperibili avverso il verbale non incide, poi, sulla validità del verbale stesso, avendo questa la Cassazione, più volte, affermato che : “la mancata indicazione nell’atto amministrativo del termine d’impugnazione e dell’organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dall’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non inficia la validità dell’atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell’errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l’impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente” (Cass. n. 19189 del 2006; Cass. n. 19675 del 2011).
Pino Napolitano